Roccella-Rende le decisioni del GS
Roccella-Rende le decisioni del GS

Gara del 9/10/2011 ROCCELLA - S.S. RENDE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il ricorso della società S.S. Rende con il quale chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il calciatore Curtale Nicola nato il 11/04/1992 non avente titolo in quanto doveva scontare una giornata di squalifica inflittagli dal G.S.T. per come risultante dal C.U. nº 148 del 12/5/2011 allorché militava nel campionato Regionale Juniores;
A sostegno della sua tesi, la società reclamante S.S. Rende argomenta che il suddetto calciatore Curtale Nicola nella stagione agonistica 2011/2012 non rientrerebbe nei limiti di età previsti dal C.R. Calabria per partecipare a gare della categoria Juniores al quale possono parteciparvi i calciatori nati dal 1/01/1993 in poi, mentre il predetto calciatore Curtale è nato il 11/04/1992; argomenta altresì la reclamante che il giocatore Curtale Nicola durante la corrente stagione agonistica pur restando tesserato per la società A.S. Roccella , ha cambiato categoria di appartenenza per raggiunti limiti di età contravvenendo così alla fattispecie prevista dall'articolo 22 comma 6 del C.G.S.;
lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società A.S. Roccella con le quali ritiene che il proprio giocatore Curtale Nicola si trovava in posizione regolare in occasione della disputa della gara oggetto del reclamo;
RILEVATO
che, con delibera pubblicata nel C.U. nº148 del 12 maggio 2011 del C.R.C. il giocatore Curtale Nicola (Roccella) veniva squalificato per una gara effettiva maturata nel corso di gare del Campionato Regionale Juniores;
che dagli atti della gara Roccella - Rende del 9 ottobre 2011 risulta l'impiego del giocatore Curtale Nicola nato il 11/04/1992;
considerato che il giocatore Curtale Nicola, appartenente alla società Roccella, aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara oggetto di reclamo in quanto nato nell'anno 1992 e pertanto, seppur fuori quota, è abilitato a disputare gare del campionato Juniores giusto quanto stabilito dal C.R.C. in merito alla partecipazione di calciatori giovani per la stagione 2011/2012 al campionato regionale Juniores che così recita (''potranno partecipare i calciatori nati dal 01/01/1993 in poi" ".....sarà consentito l'impiego di un massimo di tre calciatori fuori quota nati dall'1.1.1992'';
che la società Roccella, per la stagione sportiva 2011/2012, è regolarmente iscritta al campionato Juniores Regionale e che il giocatore Curtale Nicola ha scontato la giornata di squalifica residua non partecipando alla gara -del campionato Juniores Roccella - Marina diGioiosa del 11/10/2011.
che la società Roccella si è attenuta a quanto ribadito in più circostanze dalla Corte Federale riguardo la ''Omogeneità delle competizioni'' che consente al giocatore di scontare la squalifica residua nell'ambito del campionato Juniores competizione in cui è stato sanzionato (C.U. nº12 del 12/01/2004 Corte Federale);
delibera
1) Rigettare il reclamo e incamerarsi la relativa tassa.