Gara del 18/12/2010 LOCRI A.C. - GALLICESE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società Gallicese ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 per la responsabilità oggettiva della società Locri a seguito del comportamento tenuto dai propri sostenitori i quali, alla fine del primo tempo, avrebbero effettuato un lancio di numerose pietre mentre i propri giocatori si trovavano negli spogliatoi ed una di queste avrebbe colpito in testa il giocatore Marra Francesco facendolo restare tramortito a terra causandone il trasporto presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Locri; a sostegno di quanto richiesto, la società Gallicese produce la dichiarazione rilasciata dal Commissariato di P.S. di Siderno e referto del Pronto Soccorso dell’Azienda Sanitaria n. 9 di Locri;
rilevato che quanto sostenuto dalla società reclamante trova adeguato riscontro negli atti ufficiali dai quali si evince:
- che durante la gara vi era la presenza di persone estranee nel campo per destinazione;
- che alla fine del primo tempo "persone non identificate" mentre la terna arbitrale e i giocatori si trovavano nel sottopasso che porta agli spogliatoi, rivolgevano insulti alla terna arbitrale, ad Organi Federali ed a giocatori e dirigenti della squadra avversaria;
- che una di dette persone "colpiva con uno schiaffo al capo" il giocatore Scappatura Cristofaro appartenente alla società Gallicese e contraddistinto con il nr.7;
- che il secondo tempo di gioco prendeva inizio dopo diciassette minuti di intervallo poiché la società Gallicese richiedeva l’intervento della polizia e dell’autoambulanza asserendo che un proprio calciatore, Marra Francesco contraddistinto con il n. 14 in distinta, sarebbe stato vittima di una aggressione e non prendeva parte al secondo tempo di gioco;
- che tale circostanza appare provata dalla relazione del Commissariato di P.S. di Siderno e dal referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso dell’Azienda sanitaria n. 9 di Locri;
ritenuto tuttavia che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del C.G.S. “…non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi al recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara.”
Visti gli artt. 17 e 18 del C.G.S.
delibera
1) infliggere alla società LOCRI A.C. la penalizzazione di UN PUNTO in classifica;
2) infliggere alla società LOCRI A.C. l'ammenda di € 1.000,00 con DIFFIDA;
3) rigettarsi il reclamo ed incamerarsi la relativa tassa;
4) pubblicare il risultato della gara Locri - Gallicese :0 - 0.