GARA DEL 14/03/2010 CAMPANA - CREMISSA
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la Società Campana chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 per avere questa ultima fatto partecipare, dal 26' del II° tempo, il giocatore Calabretta Giuseppe privo di autorizzazione ai sensi dell'art. 34/3 delle N.O.I.F.;
rilevato che quanto affermato dalla società Campana trova riscontro ne gli atti ufficiali in quanto il giocatore suddetto non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara in quanto privo della autorizzazione ai sensi dell'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.;
visto l'art.17 comma 5 lett. c) e comma 6 del C.G.S.;
delibera
1) infliggere alla società CREMISSA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
2) infliggere al Sig. MARTINO Francesco l'inibizione fino al 7 Aprile 2010 quale dirigente accompagnatore ufficiale della società Cremissa;
3) infliggere alla società CREMISSA l'ammenda di €. 100,00;
4) infliggere al calciatore CALABRETTA Giuseppe la squalifica per una gara effettiva;
5) accreditare sul conto della società Campana la tassa reclamo versata.