RECLAMO nr. 40 della Soc. S.S.D. POLISTENA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n.82 del 30.12.2013 (Punizione sportiva della perdita della gara Polistena – Deliese del 22/12/2013 con il punteggio di 0-3;
penalizzazione di TRE punti in classifica; squalifica del calciatore MOSCATO Giuseppe fino al 30.6.2014; squalifica del
calciatore DE MASI Pietro per OTTO giornate; squalifica del calciatore NAPOLI Francesco per SETTE giornate; squalifica
dei calciatori TRAMONTANA Giuseppe e ROMEO Giuseppe per QUATTRO giornate; inibizione di NAPOLI Pasquale fino al
27.12.2018 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C.).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti il rappresentante della Società reclamante, l’arbitro ed il primo assistente arbitrale a chiarimenti; premesso che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa per la negazione degli incolpati o per le dichiarazioni contrarie di testimoni e che pertanto i richiesti mezzi istruttori sono inammissibili.
RILEVA
correttamente il direttore di gara ha deciso di proseguire la gara pro forma atteso che il comportamento del dirigente nonché quelli dei calciatori e del pubblico della Soc. Polistena avevano creato una situazione di incertezza e di turbativa immanente, grave ed oggettiva non ovviabile con ricorso a provvedimenti idonei al regolare svolgimento della gara. La sanzione della perdita della gara è consequenziale. Stante la gravità dei fatti commessi dai tesserati della Soc. Polistena ricorrono giusti motivi per comminare la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato in corso.
Per quanto riguarda i tesserati.
Deve essere confermata la sanzione comminata al dirigente Napoli Pasquale che, nella sua qualità di addetto agli ufficiali di gara avrebbe avuto il dovere di salvaguardare la loro incolumità mentre, al contrario, si è reso autore di atti di violenza nei confronti
dell’arbitro e del primo assistente. E’ incensurabile la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale che ha irrogato la preclusione a carico dello stesso alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’ art.19, lett. H, punto 3
C.G.S.
La sanzione della squalifica inflitta al calciatore Moscato Giuseppe, resosi responsabile di atto di protesta violenta nonché di comportamento offensivo e minaccioso, deve essere ridotta a mesi quattro;
la squalifica inflitta ai calciatori De Masi Pietro e Napoli Francesco, resisi responsabili di comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso, deve essere ridotta a cinque giornate effettive di gara.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo:
- riduce ad UNO (1) il punto di penalizzazione in classifica inflitto alla società S.S.D. Polistena;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore MOSCATO Giuseppe fino al 30 APRILE 2014;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore DE MASI Pietro a CINQUE giornate effettive di gara;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore NAPOLI Francesco a CINQUE giornate effettive di gara;
-conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.