Il Corigliano si é visto penalizzato di tre punti in classifica, dovrà giocare il prossimo turno a porte chiuse oltre ad un'ammenda di 500 euro. Ecco nello specifico la sentenza riportata nel CU n. 100 della Lega:
GARA DEL 27/01/2008 CORIGLIANO - CALCIO ACRI
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. nr. 94, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che il Signor Palumbo Antonio dirigente della società Corigliano alla fine del primo tempo e nell'entrare negli
spogliatoi, colpiva con uno schiaffo il giocatore Santarcangelo Eduardo (Calcio Acri);
- che l'arbitro notificava al detto dirigente Sig. Palumbo Antonio, il provvedimento di allontanamento dalla
panchina per i restanti quarantacinque minuti;
- che il giocatore Santarcangelo Eduardo (Calcio Acri) al primo minuto del secondo tempo veniva sostituito dal
compagno di squadra Gagliardi Roberto contraddistinto sulla distinta di gara con il numero 14;
letto il reclamo fatto pervenire dalla società Calcio Acri con il quale si chiede l'applicazione della punizione sportiva
della perdita della gara a carico della società avversaria colpevole, con il comportamento tenuto dal dirigente
Palumbo Antonio a danno del calciatore Santarcangelo Eduardo costretto ad essere sostituito, di aver causato una
menomazione al potenziale atletico della propria squadra;
visti i certificati medici allegati al reclamo dai quali si evince che il suddetto giocatore Santarcangelo Eduardo, in data
27.01.2008 alle ore 16,15 veniva visitato presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Castrovillari dove gli
veniva diagnosticato "trauma contusivo alla regione zigomatica sinistra" guaribile in quattro giorni s.c. e in data
01.02.2008 veniva visitato da altro sanitario il quale confermava la diagnosi precedente e gli consigliava due giorni di
riposo e cure;
ritenuto che il trauma contusivo alla regione zigomatica subito dal giocatore della società Calcio Acri e la
conseguente impossibilità dello stesso di continuare a prendere parte al giuoco è da considerarsi fondamentalmente
un effetto dello schiaffo ricevuto dal dirigente della società Corigliano il quale ha quindi comportato una
menomazione al potenziale atletico della squadra avversaria alterandone illegittimamente il normale svolgimento;
visto l'art. 17 punto 1 del C.G.S. nella parte in cui si legge: "…Non si applica la punizione sportiva della perdita della;
gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori
della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società.
La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura
almeno pari a quelli conquistati al termine della gara…"
delibera
1) in parziale accoglimento del reclamo, di infliggere alla società CORIGLIANO la penalizzazione di TRE PUNTI in
classifica (pari a quelli conquistati al termine della gara) ed accreditarsi la tassa sul conto della società Calcio
Acri;
2) pubblicare il risultato della gara: CORIGLIANO – CALCIO ACRI = 2 – 1.
AMMENDE E GARE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE
CORIGLIANO €. 500,00 e UNA GARA (da disputarsi a porte chiuse – art. 18 punto 1 lett. d del C.G.S.)
per sputi, lancio di due pietre, colpendolo, e di fumogeni, senza colpire, contro uno degli assistenti
arbitrali da parte di propri sostenitori durante la gara. (Già diffidata)