DELIBERE
Gara del 13/ 3/2011 NUOVA DELIESE - REAL
Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al comunicato ufficiale n.117;
letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
che al 24° del primo tempo, in seguito “ad un presunto fallo subito” il giocatore Ritrovato Francesco (Real), mentre si trovava a terra, veniva accerchiato da alcuni giocatori avversari e tra questi Carbone Leopoldo che nel sollecitarlo ad alzarsi lo scalciava e gli rivolgeva parole ingiuriose;
che contestualmente “ne seguiva un parapiglia che vedeva coinvolti tutti i 22 in campo, tra cui si evidenziava il giocatore Paladino Pasquale (Real) che cercava di farsi giustizia da solo” ed i giocatori Mammone Vincenzo (Nuova Deliese) e Ritrovato Vincenzo (Real) che si strattonavano “violentemente a vicenda mettendosi le mani sul collo”;
che il giocatore Ritrovato Francesco (Real) portatosi in panchina spintonava tutti i giocatori avversari ed in segno di stizza dava pugni alla panchina stessa provocando la reazione di sostenitori della squadra avversaria (lanciavano una pietra contro gli occupanti la panchina); che l’arbitro, “nonostante i vari tentativi, dopo avere provato a calmare gli animi, provando a mettersi in mezzo al parapiglia” constatava che la “situazione non si calmava e, pertanto, non vi erano più i requisiti di sicurezza, calma e serenità da parte dei giocatori per continuare la gara”, rientrava negli spogliatoi;
che l’arbitro, una volta negli spogliatoi comunicava ai capitani delle due squadre la decisione di sospendere definitivamente la gara; che il giocatore Foti Tiziano (Nuova Deliese), mentre l’arbitro si accingeva ad abbandonare l’impianto sportivo, gli rivolgeva parole offensive e propri sostenitori gli rivolgevano ingiurie e minacce;

letto il reclamo fatto pervenire dalla società Nuova Deliese con il quale si chiede la ripetizione della gara e in subordine gara vinta;

lette le controdeduzioni della società Real;

Ritenuto che le circostanze addotte dall’arbitro non appaiono tali da giustificare la decisione presa;
che in particolare è da escludere che il comportamento dei giocatori sia stato tale da non consentire all’arbitro di adottare nei confronti dei corrissanti i consequenziali provvedimenti disciplinari;
che, peraltro, il comportamento dei giocatori di entrambe le squadre non è stato tale da creare una obiettiva situazione di pericolo per i giocatori e l’arbitro stesso (i dirigenti delle due squadre e le forze dell’ordine si prodigavano per riportare la calma per come si evince dal rapporto del Commissario di Campo), tanto da menomarne l’indipendenza di giudizio;
che l’arbitro ha fatto cattivo uso dei poteri discrezionali concessigli dall’art.17, punto 4), lett.c) del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

1) dispone la trasmissione degli atti al Comitato regionale in sede in ordine alla ripetizione della gara Nuova Deliese – Real;
2) squalificare per due giornate il giocatore Foti Tiziano (Nuova Deliese);
3) infliggere alla società Nuova Deliese l’ammenda di € 250,00;
4) accreditare sul conto della società Nuova Deliese la tassa versata.