GARA DEL 14/02/2010 MARINA DI GIOIOSA - COMPRENSORIO LAZZARO
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al comunicato ufficiale n.111;
letta la relazione del Vice Procuratore Federale relativa agli accertamenti effettuati, giusta richiesta da parte di questo Giudice Sportivo al fine di appurare la responsabilità dell'aggressione e delle lesioni subite da giocatori e tesserati della società Comprensorio Lazzaro da parte di giocatori e sostenitori della squadra avversaria (Marina di Gioiosa), alla fine del primo tempo;
accertato:
che alla fine del primo tempo, mentre i giocatori della società Comprensorio Lazzaro rientravano nello spogliatoio, venivano aggrediti dai giocatori della squadra avversaria Marina di Gioiosa e da alcuni sostenitori di detta società, che si trovavano abusivamente nella zona antistante la porta di ingresso dello spogliatoio stesso;
che a seguito dell'aggressione il giocatore Neri Demetrio (Compr. Lazzaro) riportava la "frattura scomposta del setto nasale con deviazione" e perdita dei sensi, mentre il Presidente di detta squadra, Sig. Mauro Nicola, veniva colpito con un pugno al viso, buttato a terra e preso a calci;
che il citato giocatore Neri veniva soccorso da personale del 118 e trasportato al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Locri, dove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo al naso con frattura scomposta guaribile in 10 giorni s.c.;
che l'autore degli atti di violenza contro il Presidente della società Comprensorio Lazzaro è stato identificato nella persona del giocatore Piccolo Salvatore del Marina di Gioiosa;
ritenuto che la frattura provocata al giocatore Neri Demetrio appartenente alla società Comprensorio Lazzaro e la conseguente impossibilità dello stesso di essere impiegato a prendere parte al gioco nel corso dei restanti 45 minuti è da considerare fondamentalmente un reale effetto dell'aggressione subita e, pertanto, imputabile al comportamento di giocatori e sostenitori della società Marina di Gioiosa, i quali hanno arrecato una menomazione al potenziale atletico della squadra avversaria alterandone illegittimamente il normale svolgimento;
visto l'art.17, punto 1 del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
1) infliggere alla società MARINA DI GIOIOSA la penalizzazione di TRE punti in classifica;
2) infliggere al giocatore PICCOLO Salvatore (Marina di Gioiosa) CINQUE giornate di squalifica;
3) infliggere alla società MARINA DI GIOIOSA l'ammenda di € 1.500,00 con DIFFIDA;
4) pubblicare il risultato della gara Marina di Gioiosa - Comprensorio Lazzaro 1 - 0;
rigettare il reclamo del Comprensorio Lazzaro ed incamerarsi la tassa