Sono state ufficializzate questo pomeriggio con il comunicato N° 088CDN le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, in merito ad una presunta incongruità della sanzione inflitta all'Acri per la posizione irregolare del calciatore Domenico Andreoli durante la stagione 2007/2008. La Commissione Discliplinare Territoriale, infatti, con Comunicato Ufficiale n° 121/09 condannava l'Acri ad una ammenda di 1500,00 euro, oltre alla squalifica di Andreoli e ad inibizione di un mese per diversi dirigenti dell'Acri. Con questo decisione arrivano per l'Acri un ulteriore aggravio, due punti di penalizzazione da scontare la prossima stagione.
Qui di seguito il testo integrale del comunicato della FIGC
(256) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA
SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ FC CALCIO ACRI (ammenda di € 1.500,00) A
SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR
Calabria CU n. 121 del 31.3.2009).
la Commissione Disciplinare;
letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura
Federale che ha chiesto applicarsi alla società FC Calcio Acri la sanzione della
penalizzazione di quattro punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva,
osserva quanto segue
Il ricorso avverso l’impugnata decisione adottata dalla Commissione territoriale si limita
alla posizione della società FC Calcio Acri, deferita per responsabilità diretta e oggettiva in
relazione alle violazioni addebitate ai propri tesserati, compiutamente provate nel corso del
procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Territoriale..
In prime cure il sodalizio è stato sanzionato con l’ammenda di €. 1.500,00
Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale eccependo l’insufficiente
afflittività della sanzione adottata nei confronti della società FC Calcio Acri in
considerazione del negligente comportamento da essa tenuto e dei vantaggi agonistica
derivatile dai fatti in oggetto.
Le doglianze poste alla base del gravame appaiono fondate, mentre non sono in toto
condivisibili le conclusioni della Procura circa l’entità della sanzione da infliggere alla
società FC Calcio Acri.
Questa ha commesso una evidente leggerezza, ha tratto vantaggio in classifica
dall’utilizzo di un calciatore non tesserato per essa ma ha agito in modo colposo e non
doloso.
Peraltro, qualora fosse adottata la quantificazione proposta dalla Procura Federale si
verrebbe a concretizzare una sperequazione rispetto all’entità delle sanzioni inflitte ai
tesserati della società FC Calcio Acri.
La Commissione ritiene invece congrua la definizione della sanzione siccome risultante
dal dispositivo, non prevedendo la normativa regolamentare in vigore per i casi tra cui
rientra la fattispecie in esame alcuna automaticità della sanzione da irrogare,
contemplando invece unicamente un minimo edittale.
Per garantire adeguata afflittività alla sanzione questa dovrà essere scontata nel corso
della prossima stagione sportiva 2009/2010
P. Q. M.
accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata decisione
applica alla società FC Calcio Acri la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da
scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010, e l’ammenda di € 500,00
(cinquecento/00).