Notte fonda per il Bianco. La classifica ora segna -2
Notte fonda per il Bianco. La classifica ora segna -2

Gara del 26/10/2014 CAULONIA 2006 - BIANCO CALCIO 

letto il reclamo con il quale la società Caulonia 2006 ha chiesto che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 sostenendo che all'incontro avrebbe preso parte sotto il nome di Altomonte Federico nato il 6.12.1994, altro giocatore non identificato;
lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Bianco Calcio che evidenziano:
- in via preliminare la infondatezza del reclamo e il rigetto dello stesso;
- nel merito la legittimità della partecipazione alla gara del giocatore Altomonte Federico;
letto il referto arbitrale;
rilevato:
- che nell'intervallo tra primo e secondo tempo su sollecitazione della signora Marziano Donatella, dirigente accompagnatore ufficiale della società Caulonia 2006, l'arbitro si recava nello spogliatoio della società Bianco Calcio, per ripetere l'identificazione del giocatore riportato al numero 2 sulla distinta dei giocatori partecipanti alla gara per la suddetta società;
- che l'arbitro invitava il citato giocatore a recarsi nello spogliatoio arbitrale per confermare la data di nascita ''ma non era in grado di farlo e confessava che non era Altomonte Federico e che si trovava in campo perché gli era stato chiesto di giocare in quanto la società era in carenza di carenza di calciatori '' e non rilasciava le proprie generalità anche se espressamente richieste;
considerato che l'arbitro non ha avuto la possibilità di sincerarsi dell'identità del giocatore utilizzato atteso che il documento di riconoscimento era intestato ad Altomonte Federico nato il 06.12.1994 (tessera federale matricola 2215357);
che i provvedimenti di prima istanza si svolgono principalmente sulla base delle motivazioni del reclamo e degli atti ufficiali e che, pertanto, in tale fase non sono ammesse audizioni o contraddittori;
accertato:
che con le false generalità di Altomonte Federico, nato il 6.12.1994, ha preso parte altro giocatore non identificato;
che l'arbitro a fine gara ha ritenuto di trattenere la tessera del giocatore Altomonte Federico ed allegarla al referto arbitrale;
ritenuto:
che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per la diretta responsabilità del non identificato giocatore anche per la responsabilità oggettiva della società Bianco Calcio;
che nella distinta di gara della società Bianco Calcio figura il Signor Carone Mario quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra il quale per la violazione commessa è da considerarsi responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, giusto il dettato dell'articolo 1 del C.G.S., avendo consentito la partecipazione alla gara di un giocatore sotto false generalità;
visti gli artt.17 punto 1, 18 punto 1 lettera g), 19 punto 1 lett.f) e h) del C.G.S.;
delibera
1. infliggere alla società BIANCO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3. 
2. infliggere alla società BIANCO CALCIO la penalizzazione di DUE punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
3. inibire fino al 19.11.2016 il signor CARONE Mario Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Bianco Calcio;
4. Squalificare fino al 19.11.2015 il giocatore ALTOMONTE Federico (Bianco Calcio) per avere consentito l'utilizzo della propria tessera federale da parte di altra persona;
5. accreditare sul conto della società Caulonia 2006 la tassa reclamo;
6. trasmettere gli atti alla Procura Federale F.I.G.C. al fine di accertare l'identità del calciatore che ha preso parte alla gara in sostituzione di Altomonte Federico.