La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 9maggio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Collegio composto dai Sigg.ri:
- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Luigi COMBARIATI COMPONENTE;
- Avv. Fabio MIGLIACCIO COMPONENTE.
con l’assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Avv. Antonio Quintieri.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.16 a carico di:
Signor BONAFINE Egidio Franco e della Società U.S.CASTROVILLARI
per rispondere: il sig. Egidio Franco Bonafine, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società U.S. Castrovillari Calcio, della violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 19, comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che i dirigenti, tesserati di società, colpiti da provvedimenti di inibizione temporanea non possono rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa; la U.S. Castrovillari Calcio per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S., per le condotte poste in essere dal sig.Egidio Franco Bonafine.
IL DEFERIMENTO
Il Vice Procuratore Federale,Vista la nota della Direzione della F.I.G.C. Comitato Regionale Calabria, con Ia quale veniva trasmessa alla Procura Federale Ia segnalazione, avvenuta da parte della A.S.D. Silana 1947, in merito al comportamento posto in essere dall’allora Vice Presidente, sig. Egidio Franco Bonafine, della U.S. Castrovillari Calcio, per aver continuato nel periodo di inibizione (fino al 31.12.2012) a
sottoscrivere per Ia società numerosi tesseramenti; Esaminata, segnatamente, Ia copiosa documentazione inviata dal Comitato Regionale Calabria della L.N.D; Rilevato che da tale documentazione risulta pacificamente che il sig. Egidio Franco Bonafine, nella sua qualità di Vice Presidente della U.S. Castrovillari Calcio, allora posseduta, nonostante fosse inibito sino al 31 dicembre 2012 (cfr. C.U. n. 77 del 6 dicembre 2012), ha provveduto al tesseramento dei seguenti calciatori:
- Nucera Francesco Antonio, giusta lista di trasferimento in data 8 dicembre 2012;
- Nucera Francesco Antonio, giusta lista di trasferimento in data 8 dicembre 2012;
- La Canna Mario, giusta lista di trasferimento in data 21 dicembre 2012;
- Vitiritti Rosario Michele, giusta lista di trasferimento in data 22 dicembre 2012;
Rilevato, altresì, che - dalla documentazione su richiamata - risultano ulteriori tesseramenti effettuati dallo stesso Bonafine, durante il
periodo di inibizione, in favore di altri tre calciatori di differenti società, quali:
- De Luca Cristian per Ia società Città Amantea 1927, come risulta dalla comunicazione del 4 marzo 2013 del Comitato
- De Luca Cristian per Ia società Città Amantea 1927, come risulta dalla comunicazione del 4 marzo 2013 del Comitato
Regionale Calabria della L.N.D., con Ia quale si dispone Ia revoca del tesseramento del calciatore poiché tesserato dal sig. Bonafine
durante il suo periodo di inibizione;
- Demasi Pietro e Santoro Giuseppe per Ia S.S.D. Polistena, come risulta dalle comunicazioni del 4 marzo 2013 del
Comitato Regionale Calabria della L.N.D., con le quali si dispone, anche per essi, le revoca dei tesseramenti in quanto tesserati
durante il periodo di inibizione del sig. Bonafine;
Rilevato, pertanto, che i predetti calciatori sono stati tesserati, a cura del sig. Egidio Franco Bonafine, durante il periodo in cui questi
era inibito;
Rilevato che gli atti ed i comportamenti posti in essere da Egidio Franco Bonafine, aII’epoca dei fatti Vice Presidente della U.S.
Castrovillari Calcio, così come sopra descritti, integrano gli estremi della violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del Codice
di Giustizia Sportiva e dell’art. 19, comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che i dirigenti, tesserati di società
colpiti da provvedimenti di inibizione temporanea non possono rappresentare Ia Società di appartenenza in attività rilevanti per
l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, fino a quando nonsia regolarmente scontata Iasanzione stessa;
Vista la proposta del Sostituto Procuratore avv. Salvatore Oristano;
Visto l'art. 32 comma 4 del C.G.S.;
HA DEFERITO
a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 17 aprile 2013, prot. nr. 6591/766 pf 12 13 GR/mg:
-il sig. Egidio Franco Bonafine, all’epoca dei fatti Vice Presidente della U.S. Castrovillari Calcio;
-la Società U.S. Castrovillari Calcio;
per rispondere:
-il sig. Egidio Franco Bonafine, all’epoca dei fatti Vice Presidente della U.S. Castrovillari Calcio, della violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 19, comma 2 lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che i dirigenti, tesserati di società, colpiti da provvedimenti di inibizione temporanea non possono rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa;
-la U.S. Castrovillari Calcio per responsabilità oggettiva ex art.4 comma 2 CGS, per le condotte poste in essere dal sig. Egidio Franco Bonafine.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 9 maggio 2013 sono presenti davanti a questa Commissione Territoriale: il Sostituto Procuratore Federale Avv.
Antonio Quintieri e l’avvocato Rosanna Calvosa per l’U.S Castrovillari e per il signor Bonafine Egidio Franco.
Prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti, per il tramite del proprio difensore, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai
sensi di quanto previsto dell’ art. 23 C.G.S. (per il Castrovillari pena base ammenda di € 2000,00 da ridursi fino a 2/3 ad € 1340,00,
per il signor Bonafine inibizione temporanea pari ad anni uno (1) e ammenda di € 1000,00 da ridursi a mesi otto (8) di inibizione e €
670,00 di ammenda).
Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.
Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale
prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura. Visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano
congrue; Rilevato che sussistono, quindi, i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S;
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni e dichiara la chiusura del procedimento per
tutti i deferiti:
- aI sig. Egidio Franco BONAFINE l’inibizione temporanea per mesi OTTO (8) e l’ammenda di € 670,00 (seicentosettanta/00);
- alla Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO l’ammenda di € 1340,00 (milletrecentoquaranta/00).