RECLAMO n.92 della Società U.S.CASTROVILLARI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comita to Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.113 del 21.2.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 3/ 2/2013 Castrovillari Calcio – Silana 1947 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare dei calciatori Nucera Francesco Antonio, Vitiritti Rosario Michele e Lacanna Mario).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; PREMETTE IN FATTO -a) Con reclamo del 9.2.2013, regolarmente comunicato alla Società controinteressata, la A.S.D. Silana 1947 chiedeva che il Giudice Sportivo volesse irrogare alla Società Castrovillari la punizione sportiva della perdita della gara disputata il 3.2.20 13, valida per la XX giornata del campionato di Eccellenza, stagione s portiva 2012/2013, assegnando la vittoria ad essa reclamante. Assumeva la A.S.D. Silana 1947 che la Società Castrovillari aveva impiegato sin dal primo minuto i seguenti calciatori: con il n.2 Vitiritti Rosario Michele, nato il 7/3/1988; con il n.5 Nucera Francesco Antonio, nato il 13/6/1987; con il n.10 La Canna Mario , nato il 13/9/1977; i quali non avevano titolo a partecipare alla gara. Rappresentava, infatti, la reclamante: - che il giocatore Vitiritti Rosario Michele era stato tesserato dalla Società Castrovillari Calcio con lista di aggiornamento posizione di tesseramento sottoscritta da Bonafine Egidio; - che il calciatore Nucera Francesco Antonio era stato trasferito dalla società A.P.D. Leonfortese alla società U.S. Castrovill ari con lista di trasferimento firmata per la U.S. Castrovillari da Bonafine Egidio; - che il calciatore La Canna Mario era stato tesserato dalla So cietà Castrovillari Calcio con lista di aggiornamento posizione di tesseramento sottoscritta da Bonafine Egidio; - che il sig. Bonafine Egidio, legale rappresentante della Società Castrovillari, non aveva titolo a sottoscrivere le liste di aggiornamento e di trasferimento in quanto risultava inibito fino al 31.12.2012 (come da C.U. n. 77 del 6.12.2012), e, pertanto, i tesseramenti dei tre atleti dovevano ritenersi nulli. -b) Alla domanda resisteva la società U.S. Castrovillari Calcio , la quale nelle controdeduzioni del 18.2.2013, eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso avversario per l'incom petenza del Giudice Sportivo a giudicare sulla regolarità del tesseramento dei calciatori e, nel merito, la sua infondatezza deducendo che i tesseramenti dei calciatori erano stati assevera ti dai competenti Uffici Federali. -c) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 113 del 21.2.2013, il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabri a irrogava al Castrovillari Calcio la punizione sportiva della per dita della gara con il punteggio di 0-3 e trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto eventualmente di competenza. -d) Avverso il deliberato ha proposto ricorso la US Castrovillari Calcio con atto del 27.2.2013, ritualmente trasmesso alla Soc ietà controinteressata, per i motivi che di seguito si esaminano.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il Castrovillari nel censurare la decisione impugnata ha evidenzi ato che il primo giudice avrebbe esteso il proprio sindacato d i merito anche su materia normativamente sottratta alla propria giurisdi zione, in ordine alla validità ed efficacia dei tesseramenti. Ed invero, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Ca labria, organo competente in materia, sarebbe intervenuto con il provvedimento di annullamento dei tesseramenti dei calciatori, so lo in data 22 febbraio 2013, quindi successivamente alla dispu ta della gara in esame, mentre, ai sensi dell'art.42 lett.A) delle N.O.I.F., il provvedimento di revoca del tesseramento esplica i suoi effetti dal quinto giorno successivo alla comunicazione alla società interessata. Quindi, i tre calciatori avevano pieno e legittimo titolo a pr endere parte alla gara del 3 febbraio 2013, risultando perfettame nte tesserati. Questa commissione ritiene il motivo fondato. La normativa di riferimento è rinvenibile nell’art. 100 N.O.I.F ., a termini del quale le richieste di trasferimento debbono ess ere presentate alle Leghe o ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Contro l’accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento le parti interessate possono ricorrere nel ter mine di trenta giorni alla Commissione Tesseramenti, con l’osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. L’art. 42 N.O.I.F., da parte sua, prevede che il tesseramento del calciatore può essere revocato, fra l’altro, dallo stesso uff icio che lo ha effettuato, per invalidità o per illegittimità. Dal coordinamento delle due norme, discende che competente all'accert amento della validità o meno del trasferimento ai fini del relativo tesseramento è la Commissione Tesseramenti, alla quale il Giudice Sportivo, previa sospensione del procedimento, avreb be potuto rimettere la questione. Nella specie, invece, l’ Ufficio Tesseramenti è stato investito della questione solo a seguito e per effetto della decisione de l primo giudice e, in applicazione del sopra citato art. 42, lett. a), N. O.I.F. ha provveduto a revocare la lista di trasferimento del calciatore Nucera ( recte : il trasferimento per illegittimità della lista di trasferim ento) e la Richiesta di Aggiornamento del Tesseramento dei calciatori Vitiritti e La Canna. C omunicato U fficiale N. 122 del 13 Marzo 2013 799 I provvedimenti venivano comunicati alla società Castrovillari con tre separate note del 22.2.2013 (prodotte in copia dalla Soc ietà ricorrente con il reclamo). Senonché, il richiamato art. 42, lett. a) N.O.I.F. precisa che la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in c ui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Ne consegue che, non essendo prevista alcuna retroattività, alla data dello svolgimento della gara (3.2.2013) la posizione dei calciatori Nucera, Vitiritti e La Canna è, a tutti gli effetti, da considerarsi regolare. Mette conto, tuttavia, osservare che illegittimamente la lista di trasferimento fu sottoscritta da Bonafine Edigio, non avendo egli il potere di rappresentare la Società Castrovillari a cagione della sanzione dell’inibizione che stava scontando e che non può tro vare alcuna mitigazione, sospensione o temporanea inefficacia per il fatto che gli altri dirigenti fossero dimissionari. Opera, in tal caso, il principio della prorogatio , in forza del quale il Presidente dimissi onario (o, comunque, il Consiglio Direttivo) conserva i propri poteri fino alla celebrazione dell’Asse mblea Straordinaria da indire per le nuove nomine. E’ corretta, e deve quindi essere confermata, la trasmissione degli atti alla Procura Federale di sposta dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale in riforma della decisione impugnata, revoca il deliberato pubblicato sul C.U. n. 113 del 21.2.2013, con cui il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria ha irrogato all'US Castrovillari Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, ripristinando il risultato conseguito sul campo(CASTROVILLARI CALC IO – SILANA 1947: 2-0); - conferma il provvedimento impugnato nella parte in cui il Giudice Sportivo ha disposto la trasmissione degli atti alla Procur a Federale per i provvedimenti di competenza; - dispone trasmettersi la presente decisione all’Ufficio Tesseramenti in sede per ogni altra determinazione di competenza; - dispone, inoltre, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
LA NUOVA CLASSIFICA
Squadra | pti |
N GIOIESE | 60 |
RENDE | 53 |
GUARDAVALLE | 48 |
ROCCELLA | 45 |
SOVERATO | 40 |
ACRI | 39 |
ISOLA CR | 34 |
SERSALE | 33 |
PAOLANA | 32 |
BOCALE | 31 |
CATONA | 30 |
CASTROVILLARI | 29 |
S LUCIDO | 25 |
SILANA | 22 |
BRANCALEONE | 11 |
SIDERNO | 11 |