Cambia la classifica nel girone a del campionato di promozione. Infatti, la gara del 02/03/2008 tra RAFFAELE NICASTRO - SCHIAVONEA CALCIO finita sul campo 1-1 cambia risultato.

Infatti, i

l Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società Raffaele Nicastro chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, sostenendo che la società Schiavonea Calcio non avrebbe impiegato per l'intera durata della gara al meno due giocatori nati dal 1° gennaio 1989 premesso che nel campionato dilettante di Promozione le società partecipanti hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno due giocatori nati dal 1° gennaio 1989 ed uno nato dal 1° gennaio 1988 in poi; rilevato che l’assunto della reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto la società Schiavonea Calcio al 33° del secondo tempo sostituiva il giocatore Freni Vincenzo nato 29.08.1989 (secondo giocatore nato dal 1° gennaio 89 in poi partecipante alla gara) con il giocatore Pacino Antonio contraddistinto con il nr.18 nato il 1986 e, prima di impiegare l'altro giocatore nato dal 1° gennaio 1989 segnato in distinta, trascorrevano due minuti (al 38° del secondo tempo il giocatore De Giacomo Giovanni nato il 1985 lasciava il posto al proprio compagno di squadra De Marco Alessio nato il 07.12.1989);

delibera

1) infliggere alla società SCHIAVONEA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

2) accreditare sul conto della società Raffaele Nicastro la tassa reclamo versata.