Torretta-Cat 0-3 a tavolino
Torretta-Cat 0-3 a tavolino

DELIBERE
Gara del 9/10/2011 TORRETTA - COMPRENSORIO ALTO TIRRENO
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.38;
letto il reclamo con il quale la società Comprensorio Alto Tirreno chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, sostenendo che la società Torretta non avrebbe impiegato per l'intera
durata della gara due giocatori nati dall'1 gennaio 1992 in poi, uno nato dall'1 gennaio 1993 in poi e un giocatore nato dall'1 gennaio
1994 in poi;
Premesso che nel Campionato di Promozione le società partecipanti hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio delle gare e per
l'intera durata della stessa, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, due giocatori nati dal 1º
gennaio 1992 in poi, un giocatore nato dal 1º gennaio 1993 in poi e uno nato dal 1º gennaio1994 in poi;
lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Torretta che evidenziano:
1) la inammissibilità e/o nullità del reclamo presentato dalla società Comprensorio Alto Tirreno in quanto proposto e sottoscritto da
persona non legittimata;
2) la infondatezza del reclamo perché la società Torretta, per tutta la durata della gara avrebbe rispettato l'obbligo all'impiego dei
giocatori per come stabilito dal Comunicato Ufficiale n.2 del C.R.C., sostenendo che al 22º del IIº tempo il giocatore Groccia
Michele, nato il 3.09.1992 e contrassegnato con il n.16, sarebbe entrato in campo al posto del giocatore Iaconetti Alessandro
nato il 3.08.1993 contraddistinto con il n.7 e non al posto di Rizzo Gianluca per come affermato dalla società reclamante (a tale
proposito sostiene che trattasi di errore materiale in quanto nella distinta di gara veniva invertita l'assegnazione delle maglie e
più specificatamente, al n.7 veniva indicato Rizzo Gianluca invece che il giocatore Iaconetti Alessandro contraddistinto con il
n.9);
accertato dagli atti ufficiali che la società Torretta:
- al 17' del IIº tempo sostituiva il giocatore n. 2 Laise Fabio nato l'8.06.1992 con il giocatore n. 13 Bevilacqua Tommaso nato il
16.02.1993;
- al 22' del IIº tempo sostituiva il giocatore n. 7 Rizzo Gianluca nato il 15.02.1994 (unico giocatore in campo nato dal 1º gennaio 1994
in poi) con il giocatore contraddistinto con il n.16 Groccia Michele nato il 3.09.1992 e, prima di impiegare l'altro giocatore nato dal 1º
gennaio 1994 in poi, passavano 14 minuti (al 36' del IIº tempo il giocatore n. 17 Grillo Antonio nato il 30.10.1994 prendeva il posto
del proprio compagno di squadra n. 9 Iaconetti Alessandro nato l'8.03.1993);
sentiti, altresì, a ulteriori chiarimenti l'arbitro e i due assistenti ufficiali i quali hanno dichiarato che nessuna inversione di maglie tra il
giocatore Rizzo Gianluca e Iaconetti Alessandro si è potuta verificare in quanto la identificazione è stata fatta prima della gara nei
termini regolamentari e che a fine gara è stato consegnato alle due società il prospetto riepilogativo dei giocatori ammoniti, espulsi e
sostituiti che veniva firmato dalle società stesse senza alcuna osservazione in merito;
Considerato che i provvedimenti di prima istanza si svolgono principalmente sulla base delle motivazioni del reclamo e degli atti
ufficiali e che, pertanto, in tale fase non sono ammesse audizioni di tesserati o contraddittori;
Rilevato, che il reclamo proposto dalla società Comprensorio Alto Tirreno è stato sottoscritto dal sig. Biagio Aurelio persona
legittimata alla firma a seguito di specifica delega sottoscritta dal legale rappresentante della sua società di appartenenza e
depositata agli atti di questo Comitato Regionale in data 10 settembre 2011;
ritenuto che, pertanto la suddetta società Torretta è venuta meno a quanto contemplato dalle norme pubblicate nel C.U. n. 2 del
C.R.C.;
visto l'art.17 punto 1 del C.G.S.;
delibera
1) Infliggere alla società TORRETTA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
2) accreditare sul conto della società Comprensorio Alto Tirreno la tassa reclamo versata.