San Marco - Brancaleone: rigettato il reclamo dei cosentini
San Marco - Brancaleone: rigettato il reclamo dei cosentini

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società Real San Marco ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere fatto partecipare alla gara stessa i giocatori Cotroneo Angelo e Galletta Simone asserendo che non avrebbero avuto titolo in quanto squalificati rispettivamente per due ed una gara effettiva (C.U. nº138 del 24/04/2011);

lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Brancaleone con le quali sostiene di aver impiegato i due calciatori in virtù di quanto previsto dall'art.19, comma 11.1 del C.G.S. che così recita:''le sanzioni di cui alla lettera a,b,c,d,e, del punto 1 inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione alle gare di coppa Italia e coppa Regioni organizzate dai comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni'';

RILEVATO

che con C.U. nº138 del Comitato Regionale Calabria s.s. 2010/2011,  i giocatori Cotroneo Angelo e Galletta Simone, entrambi appartenenti alla società Brancaleone, venivano squalificati, rispettivamente, per due ed una gara effettiva in relazione a gare della Super Coppa della Regione disputatasi tra le vincenti i campionati di eccellenza e promozione in data 16.4.2011;

che dagli atti ufficiali della gara Real San Marco - Brancaleone del 02/10/2011 risulta l’effettivo impiego dei due giocatori Cotroneo Angelo e Galletta Simoni;

CONSIDERATO

che l'articolo 23 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, al punto 2 , contempla che:''…tutte le gare dei predetti campionati sono considerate attività ufficiale. Sono altresì considerate attività ufficiale:

  1. le gare di Coppa Italia in ambito nazionale e regionale;
  2. le gare delle Coppe Regioni;
  3. le gare di Coppa Provinciale;

che la Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata nel C.U. nº17 del 29/09/2007 in merito al reclamo proposto alla stessa commissione, chiarisce ulteriormente quanto sancito dall'articolo 19, comma 11.1 del C.G.S. e più precisamente :… le sanzioni inflitte dagli organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni;

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che la società Brancaleone si è attenuta al disposto delle norme della Lega Nazionale Dilettanti e del C.G.S atteso che le gare della SuperCoppa della Regione sono da ritenersi gare  assimilabili alle gare di Coppa Regione e pertanto le squalifiche residue devono scontarsi, ai sensi del disposto di cui all’art. 19 comma 11.1. del CGS.  nelle gare di Coppa;

P.Q.M.

  1. rigetta il reclamo e dispone  incamerare la relativa tassa