GARA DEL 21/03/2010 EURO GIRIFALCO - NUOVA CURINGA
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C. U. n.126; letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
che a seguito della rete del pareggio segnata dalla società Nuova Curinga il giocatore Gigliotti Antonio, autore della rete stessa, andava ad esultare sotto la tribuna "gremita dai sostenitori della squadra locale alzando le braccia in segno di provocazione";
che subito dopo la ripresa del gioco, l'arbitro "constatava" che il citato giocatore Gigliotti Antonio gesticolava con le mani verso i sostenitori della squadra avversaria provocando la reazione di alcuni giocatori di detta squadra "tra cui il n.10 Marinaro Espedito e il n.12 Gallucci Marco che lo aggredivano colpendolo con schiaffi";
che, nel frattempo, sostenitori della società Euro Girifalco si aggrappavano alla rete di recinzione minacciosamente, mentre i giocatori e dirigenti delle due squadre che sedevano sulle panchine, entravano in campo e prendevano parte alla rissa;
che l'arbitro fra i detti giocatori e dirigenti riconosceva il Sig. Baroni Lorenzo, allenatore della società Nuova Curinga che spintonava alcuni giocatori della squadra avversaria, il Sig. Quaresima Giuseppe, dirigente società Euro Girifalco e il Sig. Trovato Francesco, dirigente società Nuova Curinga i quali colpivano alcuni rispettivi giocatori avversari;
che mentre le forze dell'ordine intervenivano per sedare la rissa, l'arbitro notava che il giocatore Loiarro Salvatore (Euro Girifalco) colpiva con un "cazzotto" il Sig. Trovato Francesco, dirigente ed assistente di parte per la società Nuova Curinga, mentre il giocatore Gallucci Marco (Euro Girifalco) colpiva con pugni "più avversari";
che, a questo punto, l'arbitro considerava la gara definitivamente chiusa sia perché non vi erano più le condizioni per proseguirla regolarmente e perché non aveva potuto adottare i relativi provvedimenti disciplinari nei confronti dei rissanti;
che la squadra avversaria prima di poter abbandonare l'impianto sportivo, scortata dalle forze dell'ordine, era costretta a sostare negli spogliatoi a lungo;
letto il reclamo fatto pervenire dalla società Nuova Curinga con il quale chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, per avere sostenitori di detta squadra capeggiati dal Sig. Cristofaro Michele, allenatore, e dai giocatori Signorello Salvatore, De Filippo Giuseppe, Caruso Vito, Gallucci Marco, Loiarro Salvatore e Palaia Antonio aggredito con pugni e calci propri dirigenti e giocatori;
considerato che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali, rapporto dell'arbitro e del Commissario di campo, nonché di quanto dichiarato dall'arbitro stesso nell'audizione del 30.03.2010;
considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre per la diretta responsabilità dei suddetti giocatori e dirigenti, identificati e non, anche per la responsabilità oggettiva delle due società (Euro Girifalco e Nuova Curinga);
visto l'art.17 comma 2) e 18 punto 1 comma b) del C.G.S.;
delibera
1) infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 ad entrambe le società (EURO GIRIFALCO e NUOVA CURINGA);
2) infliggere alle società Euro Girifalco e Nuova Curinga l'ammenda di € 150,00 ai sensi dell’art. 18 del C.G.S.;
3) rigettare il reclamo proposto dalla società Nuova Curinga e incamerarsi la relativa tassa.