AMMENDA
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 5 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A
PORTE CHIUSE ED AMMENDA € 3000,00
Per avere, al termine della gara, propri sostenitori, indebitamente presenti
nell'area antistante gli spogliatoi, inveito contro gli Ufficiali di gara ed aggredito i
medesimi, cagionando agli Assistenti Arbitrali contusioni in diverse parti del corpo
(mani e torace) ( R A - R AA - R AA AA - R OA )
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Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 30/04/2010
al Sig. PELLICANO FRANCESCO (HINTERREGGIO)
Benchè inibito, ex art. 19, 1° comma, lett.h) del CGS, con C.U. n°51 del 07/10/2009, al termine
della gara entrato sul terreno di gioco, ordinava ai calciatori della propria squadra di non
effettuare la procedura fair-play e, nella circostanza, definiva gli ufficiali di gara con termini
improntati ad estrema trivialità. Nel mentre poi il Direttore di gara si apprestava a fare rientro
nello spogliatoio, dapprima lo apostrofava con espressioni ingiuriose e, dopo i ripetuti tentavi di
aggressione, non riusciti per l'intervento delle Forze dell'Ordine, si scagliava nuovamente contro
il medesimo e lo colpiva con un calcio alla gamba sinistra cagionandogli persistente dolore e
trauma contusivo.

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. per una gara effettiva
al Sig. VARRA DOMENICO (ROSARNO)
Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.


2.000,00 e Diffida CASTROVILLARI CALCIO
Per avere, per l'intera durata della gara, propri sostenitori in campo avverso fatto
oggetto uno degli Assistenti Arbitrali del lancio di sputi, molti dei quali attingevano
l'ufficiale di gara alla schiena. Per avere detti sostenitori, a seguito di una
decisione tecnica del medesimo Assistente Arbitrale, lanciato sul terreno di gioco
due petardi che esplodevano nelle vicinanze dell'ufficiale di gara cagionandogli
sensazioni di fastidio all'orecchio. Sanzione così determinata anche in
considerazione della oggettiva idoneità del lancio di petardi a cagionare gravi
danni alla incolumità fisica dell'ufficiale di gara. ( R A - R AA )
 

questo quanto risulta per le calabresi qui l'intero comunicato