StiloMonasterace-Virtus Rosarno ecco la decisione del Giudice Sportivo
StiloMonasterace-Virtus Rosarno ecco la decisione del Giudice Sportivo

Era molto attesa la decisione sulla gara tra StiloMonasterace e V. Rosarno e dopo lo stralcio di ieri che non ne faceva menzione, ecco quanto stabilito dalla Giustizia Sportiva:

 

Gara del 27/10/2024 STILOMONASTERACE CALCIO - VIRTUS ROSARNO
Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che al 24º minuto del primo tempo di gioco, a seguito della segnalazione di uno degli Assistenti
Arbitrali, veniva espulso il calciatore Faure Luciano Andres, numero 2 della società Virtus Rosarno, in
quanto a gioco fermo tirava un violento pugno allo stomaco di un avversario;

- che al 25º minuto del primo tempo, veniva espulso dal campo il calciatore Ghergo Maximiliano,
n. 3 della società A.S.D. Stilo Monasterace, in quanto tirava uno schiaffo ad un avversario;
- che a seguito della suddetta decisione adottata dall'arbitro, "scaturiva un parapiglia generale
dove almeno 5 calciatori" della societ‡ A.S.D. Stilo Monasterace accerchiavano il direttore di gara;

che, tra i suddetti calciatori, l'arbitro riconosceva il calciatore Coluccio Andrea, numero 6 della
società A.S.D. Stilo Monasterace, che lo strattonava dal braccio e gli "intimava di togliere il
cartellino al compagno di squadra";

- che l'arbitro ammoniva il calciatore sig. Coluccio Andrea;

- che, nel frattempo, il calciatore sig. Ghergo Maximiliano uscendo dal terreno di gioco, perché
precedentemente espulso, "aizzava i tifosi ospiti inveendo con parole e gesti";

- che il calciatore sig. Coluccio Andrea andava a protestare nuovamente all'indirizzo di uno degli
Assistenti Arbitrali usando parole ingiuriose e veniva, pertanto, espulso dall'arbitro;

- che il calciatore sig. Coluccio Andrea tornava "per l'ennesima volta" dall'Assistente Arbitrale
insieme ad almeno altri 5/6 compagni di squadra accerchiandolo, "gridando ed inveendo" nei suoi
confronti;

che il sig. Coluccio Andrea colpiva l'Assistente Arbitrale con i tacchetti delle scarpe di gioco con
"due violenti pestoni", usando violenza, sul collo del piede destro e provocandogli "un fortissimo
dolore";

- che anche un altro calciatore della societ‡ A.S.D. Stilo Monasterace non identificato per via del
confusione generale, colpiva "con brutalità" il piede dell'Assistente Arbitrale;

- che l'arbitro, "considerata la situazione ostile e venendo a mancare la serenità e le condizioni
psicofisiche per proseguire la gara", sospendeva definitivamente l'incontro emettendo il triplice
fischio;- che la terna arbitrale riusciva a raggiungere lo spogliatoio grazie all'intervento delle forze
dell'ordine presenti;

che mentre facevano rientro negli spogliatoi il dirigente accompagnatore della società A.S.D.
Stilo Monasterace, Sig. Vincenzo Maria Palamone, rivolgeva all'arbitro parole irrispettose;                        
- che l'Assistente Arbitrale oggetto delle aggressioni dopo essere rientrato in sede, persistendo il
dolore al piede, si recava presso l'ospedale di Reggio Calabria dove, dopo gli esami del caso, gli
veniva diagnosticato un trauma contusivo al piede destro con prognosi di 5 giorni salvo
complicazioni (come da referto medico);

Considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento, oltre che per il comportamento dei
calciatori della società A.S.D Stilo Monasterace, anche per la responsabilità oggettiva della stessa;


Considerato che nella concreta fattispecie si rinviene una "condotta violenta" secondo la
definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento
caratterizzato" da intenzionalit‡ e volontariet‡ miranti a produrre danni da lesioni personali o a
porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata
da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui";


Considerato che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.35, comma 7 C.G.S., stabilire
"la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravit‡ dei fatti
commessi...";
Considerato che il comportamento dei calciatori della società A.S.D. Stilo Monasterace, come
sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, che rientra tra quelle
Comunicato Ufficiale N. 61 del 31 Ottobre 2024 348
che determinano l'applicazione delle misure amministrative a carico delle societ‡ come deliberate
dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi;
visti gli articoli 64 delle N.O.I.F., 6, 8 comma 1 lett. b), 9 comma 1, 10 comma 1 e 35 del C.G.S.;
delibera
1) infliggere alla società A.S.D. Stilo Monasterace la punizione sportiva della perdita della gara con
il punteggio di 0-3;
2) squalificare fino al 31/12/2026 il Sig. Coluccio Andrea (nato i 28/10/1985) calciatore della
società A.S.D. Stilo Monasterace;
3) squalificare per TRE (3) gare effettive il sig. Ghergo Maximiliano (nato il 08/04/1987) calciatore
della società A.S.D Stilo Monasterace;
4) squalificare per TRE (3) gare effettive il sig. Faure Luciano Andres (nato il 31/01/2000) calciatore
della società Virtus Rosarno;
5) inibire fino al 26/11/2024 il sig. Vincenzo Maria Palamone, dirigente accompagnatore della
società A.S.D. Stilo Monasterace;
6) infliggere alla società A.S.D. Stilo Monasterace l'ammenda di € 350,00;
7) considerare la sanzione inflitta di cui al precedente punto 2 a fini della applicazione delle misure
amministrative a carico delle società deliberate per prevenire e contrastare gli episodi di
condotta violente nei confronti degli ufficiali di gara.