Campionato Prima Categoria

Reclami

GARA DEL 25/01/2009 CETRARO   - CRUCOLESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società Crucolese ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per la presunta posizione irregolare del calciatore Cairo Francesco il quale non avrebbe avuto titolo per parteciparvi poiché soggetto a squalifica;

rilevato che il calciatore Cairo Domenico è tesserato per la società Cetraro dal 18.12.2008 e che la squalifica per una gara è stata comminata a carico del predetto calciatore con C.U. n. 63  del 27.11.2008;

che la sanzione della squalifica per una gara è stata scontata dal calciatore Cairo Domenico nel successivo incontro del 30.11.2008 a pertanto aveva titolo per partecipare alla gara oggetto di reclamo;

delibera

rigettare il reclamo della società Crucolese ed addebitarsi  dal conto la relativa tassa.

Richiesta causa forza maggiore

GARA DEL 01/02/2009 MARINA DI NICOTERA  - CAPO SUD

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. nr.94;

letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Capo Sud;

rilevato che la suddetta società ha giustificato la sua mancata presentazione inviando una propria dichiarazione, recante in calce il visto dei Carabinieri di Melito Porto Salvo, nella quale comunica che, a causa delle avverse condizioni metereologi che, è stata impossibilitata ad uscire dal territorio melitese;

considerato che nella fattispecie non ricorre l'ipotesi del riconoscimento della richiesta  causa di forza maggiore, dal momento che le condizioni metereologiche, pur trattandosi di un evento eccezionale, non potevano impedire ai dirigenti della società Capo Sud di predisporre la trasferta a Marina di Nicotera in anticipo rispetto ai tempi normali di percorrenza ed eventualmente scegliere un percorso alternativo all'Autostrada A3 (Salerno - Reggio Calabria), per come tra l’altro optato da altre società chiamate a disputare gare il località vicine a quella della disputa della gara di cui in narrativa;

ritenuto pertanto che la richiesta della società Capo Sud non può essere accolta;

visto l'art.53 punto 2 delle N.O.I.F.;

delibera

1)       infliggere alla società CAPO SUD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

2)       penalizzare la società CAPO SUD di UN PUNTO in classifica;

3)       infliggere alla società CAPO SUD l'ammenda di euro 250.00 per prima rinuncia;

4)       fare obbligo alla società Capo Sud di corrispondere alla società Marina di Nicotera la somma di euro 180,00 a titolo di indennizzo per mancato incasso.

 

GARA DEL 08/02/2009 GARIBALDINA  - AIELLO CALABRO

Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato che la Società Aiello Calabro ha preannunciato l'inoltro della richiesta del riconoscimento della causa di forza maggiore per la mancata presentazione nella gara a margine, sospende ogni decisione in ordine alla gara stessa.

Delibere

GARA DEL 08/02/2009 BAGNARESE  - BOVESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società  Bovese;

visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 comma 3  e 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.

delibera

1)       infliggere alla società BOVESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;

2)       penalizzare la società BOVESE di UN punto in classifica;

3)       infliggere alla società BOVESE l'ammenda di euro 250 per prima rinuncia;

4)       fare obbligo alla società  Bovese di corrispondere alla società Bagnarese la somma di euro 180 a titolo di indennizzo per mancato incasso.

Provvedimenti disciplinari   -   Gare del 4/2/2009

A carico di calciatori

Non espulsi dal campo

ammonizione con diffida (vii infr)

ZANNINO ALESSANDRO (MONASTERACE)                     

ammonizione con diffida (iii infr)

VALENTI CLEMENTE ANTON (MONASTERACE)                     

 
Provvedimenti disciplinari   -   Gare dell’ 8/2/2009


A carico di società

ammende

         250,00  MOTTA SAN GIOVANNI

per comportamento offensivo verso l'arbitro da parte di propri sostenitori durante la gara, nonchè per comportamento ingiurioso verso l'arbitro stesso da parte di un proprio dirigente non identificato a fine gara.

         200,00 AUDACE SAN MARCO

Per avere, un proprio dirigente non identificato entrato abusivamente nello spogliatoio arbitrale a fine gara,  rivolto parole minacciose contro l' arbitro.

         120,00      LAPPANO

per comportamento offensivo da parte di alcuni propri sostenitori nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria che, allontanato dall'arbitro dal terreno di giuoco, aveva preso posto  sulla gradinata.(Rapp. C. di C.).

         100,00          NUOVA FILADELFIA

Per comportamento minaccioso verso l'arbitro da parte di un proprio sostenitore entrato abusivamente in campo durante la gara (si da atto del fattivo comportamento dell'allenatore, dirigenti e propri giocatori).

A carico di dirigenti

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 25/02/2009

al Sig. MARAZZITA GIUSEPPE (ROCCA CALCIO) Per entrata abusiva in campo durante la gara e proteste a decisioni arbitrali.

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 25/02/2009

al Sig. FURFARO MARIO (SANGIORGESE) Per avere, durante la gara ed in segno di protesta e decisione arbitra le, lanciato in campo l'asta della bandierina.

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 18/02/2009

al Sig. CHIANELLI STIVI (AUDACE SAN MARCO) Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 18/02/2009

al Sig. BALISTRIERI MAURIZIO (MANCHESTER CASTROVILLARI) per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

A carico di massaggiatori

Squalifica fino al 25/02/2009 al Sig. BALOTTA GIANFRANCO (ROCCA CALCIO)

Per entrata abusiva in campo durante la gara e proteste a decisione arbitrale.

Squalifica fino al 18/02/2009 al Sig. VARIO ALESSANDRO (REAL PIANE CRATI)

per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.

Squalifica fino al 18/02/2009 al Sig. VENTRICE GIUSEPPE (SAN CALOGERO)

Per proteste a decisione arbitrale durante la gara.

A carico di allenatori

Squalifica fino al 04/03/2009 al Sig. INTRIERI LORENZO (REAL PIANE CRATI)

per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara e per comporta mento offensivo nei confronti di un calciatore avversario dopo l'allontanamento dal terreno di giuoco.(Rapporto C. di C.).

Squalifica fino al 18/02/2009 al Sig. SIMONETTA FRANCESCO (BIVONGI PAZZANO)

Per proteste a decisioni arbitrale durante la gara.

Squalifica fino al 18/02/2009 al Sig. ADDOLORATO FRANCESCO (NUOVA FILADELFIA)

Per comportamento irriguardoso verso l'arbitro durante la gara.

A carico di calciatori

Espulsi dal campo

squalifica per due gare effettive

COGLIANDRO NATALE            (MOTTA SAN GIOVANNI)

squalifica per una gara effettiva

MONTELEONE NICOLA            (ANTONIMINA)

TAVERNITI FRANCESCO   (BIVONGI PAZZANO)

FARDELLO SIMONE           (CETRARO)

PINGITORE FRANCESCO   (EURO GIRIFALCO)

OLIVA ROCKY  (MANCHESTER CASTROVILLARI)

FAGA DARIO    (MARINA DI NICOTERA)

TRAPASSO MATTEO            (REAL CATANZARO 1969)

FULCI MARCO (REAL PIANE CRATI)

Non espulsi dal campo

squalifica per sei gare effettive

MARANO MASSIMILIANO                         (LAPPANO)

per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria mentre questi si allontanava dal terreno di giuoco per provvedimento dell'arbitro e per aver colpito in tale circostanza il predetto allenatore con un forte calcio nel sedere. (Rapp. C.d.C.).

squalifica per tre gare effettive

VITALIANO VINCENZO       (EURO GIRIFALCO)

Per entrata abusiva nello spogliatoio arbitrale a fine gara e comporta mento offensivo verso l'arbitro.

squalifica per due gare effettive

GARRITANO PIETRO             (LAPPANO)

FEDERICO LUIGI                (REAL PIANE CRATI)

per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario alla fine del primo tempo mentre si recava nello spogliatoio. (Rapporto C. di C.).

        

squalifica per una gara effettiva
RIGGIO UGO (BIVONGI PAZZANO)
TARANTINO SANDRO (APRIGLIANO CALCIO)
ZIMBARO GIUSEPPE (CETRARO)
CURTO NICOLA (GIMIGLIANO DILETTANTISTIC)                     
TRICOCI DOMENICO (MANCHESTER CASTROVILLARI)
ZANNINO ALESSANDRO (MONASTERACE)                     
AITA EMILIANO (APRIGLIANO CALCIO)                        
BRUNO RAFFAELE (BIANCHI)

FRANCO ERNESTO (BIVONGI PAZZANO)                        
VALENTI GIUSEPPE (BIVONGI PAZZANO)

MARINO MICHELE (CAMPANA)                        
COZZUPOLI FORTUNATO (CAPO SUD)

ORLANDO FRANCESCO (CAPO SUD)                        
ANGILLETTI ANTONIO (CHIARAVALLE)

SCIGLIANO MICHELE (CREMISSA)                        
CHIARELLA GIUSEPPE (EURO GIRIFALCO)

PALAIA ANTONIO (EURO GIRIFALCO)                        
GARRITANO PIETRO (LAPPANO)

GRAZIADIO GIUSEPPE (MANCHESTER CASTROVILLARI)                        
ASCONE PANTALEONE (NUOVA CALCIO LIMBADI)

FAZIO EMANUELE (REAL PIANOPOLI)                        
OCCHIATO LORENZO (SAN CALOGERO)

LO GULLO MARCO (SAN FILI)                        
DE PANTIS FABIO (SAN LUCIDO)

MANCINA ANTONIO (SILANA 1947)                        
TALERICO LUIGI (SILANA 1947)
DE SANCTIS PAOLO (UESSE CATANZARO 1929)