Campionato Prima Categoria
Reclami
GARA DEL 04/01/2009 SIMERI CRICHI - NUOVA FILADELFIA
Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.79;
letto il reclamo con il quale la società Nuova Filadelfia chiede irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per presunta posizione irregolare dei giocatori Canistrà Saverio e Parrottino Gregorio;
Rilevato che quanto assunto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il giocatore Canistrà Saverio è stato regolarmente tesserato in data 2.1.2009 con richiesta di tesseramento n. 19125 e Parrottino Gregorio è stato regolarmente tesserato in data 17.12.2008 con lista di trasferimento n. 12617, entrambi per la società Simeri Crichi;
delibera
1) Rigettare il reclamo proposto dalla società Nuova Filadelfia ed incamerarsi la relativa tassa;
2) Pubblicare il risultato della gara: SIMERI CRICHI - NUOVA FILADELFIA = 2 – 1.
GARA DEL 11/01/2009 SAN MARCO - LATTARICO
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali, gli atti d'ufficio ed il reclamo fatto pervenire dalla società F.C. San Marco con il quale la reclamante ha chiesto di irrogare alla società A.S. Lattarico la punizione sportiva della perdita della gara per la presunta posizione irregolare del calciatore MAURO Francesco (nato il 10.07.1974);
rilevato che quanto assunto dalla reclamante non trova riscontro negli atti d'ufficio poichè il calciatore Mauro Francesco nato il 10.07.1974 è stato regolarmente tesserato dalla società Lattarico con lista di trasferimento in data 19.09.2008;
delibera
1) Rigettare il reclamo trasmesso dalla società San Marco ed addebitare la relativa tassa
2) Pubblicare il risultato della gara: SAN MARCO – LATTARICO = 2 - 2
GARA DEL 11/01/2009 ROGGIANO - SPORTING TERRANOVA
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo fatto pervenire dalla società A.S.D. Sporting Terranova e trasmesso a questo Giudice dalla Commissione Disciplinare Territoriale per il consolidato principio della “translatio dei reclami” con il quale ha chiesto di irrogare alla società S.S. Roggiano la punizione sportiva della perdita della gara per la presunta posizione irregolare del calciatore D'ADDINO Renato (nato il 10.09.1989) che avrebbe preso parte all'incontro pur se squalificato;
rilevato che quanto assunto dalla reclamante non trova adeguato riscontro negli atti ufficiali poiché la squalifica per una giornata di gara inflitta a carico del predetto calciatore con C.U. n. 80 del 9.1.2009 si riferisce ad un incontro del Campionato Regionale Juniores e, giusto quanto recita l'art. 45 comma 1 del C.G.S., “…il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara, deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”
ritenuto pertanto che il reclamo deve essere rigettato in quanto il calciatore D’Addino Renato aveva pieno titolo per partecipare all’incontro in oggetto valevole per il Campionato di Prima Categoria;
delibera
1) Rigettare il reclamo proposto dalla società Sporting Terranova ed incamerare la relativa tassa;
2) pubblicare il risultato della gara: ROGGIANO – SPORTING TERRANOVA = 1 - 0.
Delibere
GARA DEL 11/01/2009 ANTONIMINA - NUOVA RIZZICONESE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che al 26° minuto del secondo tempo veniva espulso il giocatore Parlongo Ferdinando della società Nuova Rizziconese per avere commesso un fallo "gravemente sleale" ai danni di un calciatore avversario;
- che dopo il provvedimento disciplinare, tutta la squadra ospite accerchiava l'arbitro rivolgendogli parole gravemente offensive e, nell’occasione, l’arbitro veniva colpito con calci "agli stinchi" e spintonato da dietro;
- che tra i giocatori più volenti l'arbitro individuava il nr.1 Forgione Roberto, il nr.3 Papasidero Alberto, il nr.4 Condello Francesco, il nr. 9 Viola Giuseppe ed il nr.7 Parlongo Ferdinando;
- che contestualmente i suddetti giocatori aggredivano verbalmente anche i giocatori della società Antonimina;
- che a questo punto si rendeva necessario l'intervento della forza pubblica presente che con difficoltà cercava di scortare l'arbitro verso lo spogliatoio il quale, pertanto, sospendeva la gara non essendoci le condizioni oggettive per proseguirla;
visti gli artt. 17 commi 1 e 4; 18 comma 2; e 19 del C.G.S.
delibera
1) infliggere alla società NUOVA RIZZICONESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
2) squalificare il giocatore PARLONGO Ferdinando (NUOVA RIZZICONESE) fino al 30 GIUGNO 2010;
3) squalificare il giocatore FORGIONE Alberto (NUOVA RIZZICONESE fino al 30 APRILE 2010;
4) squalificare il giocatore PAPASIDERO Alberto (NUOVA RIZZICONESE fino al 30 APRILE 2010;
5) squalificare il giocatore CONDELLO Francesco (NUOVA RIZZICONESE fino al 30 APRILE 2010;
6) squalificare il giocatore VIOLA Giuseppe (NUOVA RIZZICONESE fino al 30 APRILE 2010.
Provvedimenti disciplinari - Gare dell’11/1/2009
A carico di società
ammende
€ 300,00 MOTTA SAN GIOVANNI
per avere alcuni propri sostenitori, entrati abusivamente sul terreno di gioco a fine gara, strattonato l'arbitro e rivolto allo stesso parole di minaccia (si da atto del fattivo comportamento del Sig. Anghelone Carmelo e del Sig. Astolfi Armando Dirigenti della società Motta San Giovanni).
€ 300,00 BOVESE
per avere consentito la presenza in panchina di un proprio dirigente inibito il quale, tra le altre cose, si rendeva responsabile di comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro.
€ 80,00 REAL SERSALE
Per comportamento offensivo da parte dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro a fine gara.
€ 50,00 MAMERTRESILICESE
Per inadeguata sistemazione dello spogliatoio dell'arbitro (mancanza di acqua calda).
€ 50,00 SAN CALOGERO
Per inadeguata sistemazione dello spogliatoio dell'arbitro (la porta non poteva essere chiusa per la mancanza della chiave).
A carico di dirigenti
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 31/12/2009
al Sig. MARINO CARMELO (BOVESE) Per entrata abusiva in campo durante la gara e comportamento reiteratamente ingiurioso e minaccioso verso l'arbitro ed ingiurioso nei confronti di Organi Federali nonchè offensivo verso l'arbitro stesso alla fine del primo tempo ed a fine gara (già inibito fino al 30.06.2009).
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 14/04/2009
al Sig. BIANCO GIOVANNI (REAL SERSALE) Per comportamento irriguardoso nei confronti dei sostenitori avversari durante la gara nonche per avere lanciato la bandierina nei confronti dell'arbitro a seguito del provvedimento disciplinare e per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro reiterato alla fine della gara.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 05/03/2009
al Sig. BIANCO GIOVANNI (REAL SERSALE) Per reiterato comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro durante la gara; nonche per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro a seguito del provvedimento disciplinare reiterato fino alla fine della gara.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 04/02/2009
al Sig. CHIODO CARLO (CASTELLESE) per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 23/01/2009
al Sig. DEROSE EUGENIO (LAPPANO) Per atto di protesta nei confronti dell'arbitro.
A carico di allenatori
Squalifica fino al 28/01/2009 al Sig. BARTONE GIUSEPPE (CASTELLESE)
Per entrata abusiva in campo durante la gara e proteste a decisioni arbitrali.
A carico di calciatori
Squalifica fino al 30/06/2010 al Sig. PARLONGO FERDINANDO (NUOVA RIZZICONESE)
Squalifica fino al 31/01/2011 al Sig. PIRAINO GIUSEPPE (SPORTING TERRANOVA)
Squalifica fino al 31/01/2011 al Sig. PIRAINO GIUSEPPE (SPORTING TERRANOVA)
Per avere, durante la gara, rivolto parole offensive, spintonato e colpito con calci alla schiena ed un pugno al volto l'arbitro.
Squalifica fino al 11/03/2009 al Sig. PRESTA GIUSEPPE (ROGGIANO)
Per avere, a seguito del provvedimento di espulsione per atto di violenza contro un giocatore avversario, in reazione, spinto lievemente l'arbitro e rivolto nei confronti dello stesso parole ingiuriose.
squalifica per due gare effettive
D ADDINO RENATO (ROGGIANO)
DE SANCTIS PAOLO (UESSE CATANZARO 1929)
squalifica per una gara effettiva
MELLACE GIUSEPPE (CHIARAVALLE)
ROSSI LUIGI (COLOSIMI)
ANGELINI PASQUALE (GARIBALDINA)
LA MONACA DARIO (GIOIOSA JONICA)
IUSI DIEGO (LAPPANO)
PULICE FRANCESCO (SILANA 1947)
ROSSI DANIELEEUGENIO (AIELLO CALABRO)
LISCO MASSIMO (AUDACE SAN MARCO)
LISCO MASSIMO (AUDACE SAN MARCO)
CERQUA GIOVANNI (BIANCHI)
CHIODO FRANCESCO (BIANCHI)
CHIODO FRANCESCO (BIANCHI)
COSOLETO FRANCESCO (CATONA DILETTANTISTICA)
ZAVATTA EDUARDO (CETRARO)
ZAVATTA EDUARDO (CETRARO)
SCARFONE ANTONIO (CHIARAVALLE)
MARTIRE UGO (LAPPANO)
MARTIRE UGO (LAPPANO)
DE ROSE AMEDEO (LATTARICO)
STAROPOLI NICOLA (MARINA DI NICOTERA)
STAROPOLI NICOLA (MARINA DI NICOTERA)
PALUMBO MARCO (MONTEPAONE CALCIO)
PISANO ALESSANDRO (MONTEPAONE CALCIO)
PISANO ALESSANDRO (MONTEPAONE CALCIO)
ARCIDIACO ANTONIO (MOTTA SAN GIOVANNI)
MACCARRONE PANTALEONE (NUOVA CALCIO LIMBADI)
MACCARRONE PANTALEONE (NUOVA CALCIO LIMBADI)
MONTELEONE PASQUALE (S.PIETRO A MAIDA)
MANDARINO GIUSEPPE (SAN LUCIDO)
MANDARINO GIUSEPPE (SAN LUCIDO)
LOMBARDI PIERGIUSEPPE (SAN MARCO)
CANINO GIUSEPPE (SIMERI CRICHI)
CANINO GIUSEPPE (SIMERI CRICHI)