Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, presieduto dall’Avv. Salvatore Lo Giudice, ha inflitto 12 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e un’ammenda di 20mila euro alla Reggina Calcio, sanzionando con 13 mesi di inibizione il presidente del Cda Pasquale Foti.
Ecco il dispositivo:
(152) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 8053/243 pf14-15 SP/gb del 26.3.2015). (153) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 8054/481 pf14-15 SP/gb del 26.3.2015). (154) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio , Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 8063/564 pf14-15 SP/gb del 26.3.2015). (155) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 8064/565 pf14-15 SP/gb del 26.3.2015). Il deferimento 1) Con provvedimento del 26 marzo 2015 la Procura federale ha deferito (prot. 8053/243 pf 14 – 15) dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: a) il Sig. Pasquale Foti, presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della Reggina Calcio Spa per rispondere 1) della violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo VI), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 ottobre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2014; 2) della violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo VII), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 ottobre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2014; b) la Reggina Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pasquale Foti, legale rappresentante pro tempore della Reggina Calcio Spa 2) Con provvedimento del 26 marzo 2015 la Procura federale ha deferito (prot. 8054/481 pf 14 – 15) dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: a) il Sig. Pasquale Foti, presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della Reggina Calcio Spa per rispondere 1) della violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo VI), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2014; 2) della violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo VII), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2014; b) la Reggina Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pasquale Foti, legale rappresentante pro tempore della Reggina Calcio Spa 3) Con provvedimento del 26 marzo 2015 la Procura federale ha deferito (prot. 8063/564 pf 14 – 15) dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: a) il Sig. Pasquale Foti, presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della Reggina Calcio Spa per rispondere 1) della violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo VI), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; 2) della violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo VII), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; b) la Reggina Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pasquale Foti, legale rappresentante pro tempore della Reggina. 4) Con provvedimento del 26 marzo 2015 la Procura federale ha deferito (prot. 8064/565 pf14/15) dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: a) il Sig. Pasquale Foti, presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della Reggina Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lettera C), paragrafo VII, delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; b) la Reggina Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pasquale Foti, presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della Società medesima. Nei termini consentiti dalla normativa federale i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive corredate da ampia documentazione. Relativamente ai deferimenti sub 1, 2 e 3 la difesa è stata pressoché identica, sostenendo in particolare la tesi secondo la quale l’incentivo non possa essere considerato come emolumento in quanto non viene erogato a fronte di una prestazione bensì a fronte di una non prestazione ed avrebbe una natura di indennizzo in quanto costituirebbe un risarcimento per il soggetto che rescinde il contratto, nella specie di prestazione lavorativa, ma non avrebbe natura retributiva. Relativamente al procedimento sub 4) la difesa della Società ha sostenuto in particolare che il mancato pagamento degli oneri contributivi e dell’Irpef, essendo per legge dello Stato differibile con l’istituto del ravvedimento, non potrebbe essere sanzionato dalle norme federali, sottolineando peraltro la grave difficoltà economica nella quale versa la medesima Reggina Calcio Spa. Il dibattimento Alla odierna riunione, previa riunione dei quattro deferimenti in quanto connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo, è comparso il rappresentante della Procura federale il quale, anche in considerazione della contestata recidiva, ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) per il Sig. Pasquale Foti, presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della Reggina Calcio Spa, la inibizione per 13 (tredici) mesi; b) per la Reggina Calcio Spa la penalizzazione di punti 12 (dodici) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso, oltre alla ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00). Motivi della decisione Con riguardo ai deferimenti sub 1) 2) e 3) il Tribunale osserva. La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, con C.U. 23/15 ha disposto l’accoglimento del ricorso limitatamente alla parte in cui viene contestata la decisione impugnata in relazione anche alla inammissibilità degli atti di deferimento presupposti, con conseguente integrale riforma della decisione impugnata e annullamento delle sanzioni irrogate, affermando, inter alia: - di essersi già espressa, in precedenti decisioni, sulla “astratta equiparabilità” degli “incentivi all’esodo” agli emolumenti; - che tale ritenuta astratta equiparabilità non può tuttavia prescindere “da un accertamento in concreto e caso per caso” delle singole posizioni contestate al fine di determinare se tali incentivi all’esodo hanno ad oggetto la rinuncia esplicita di emolumenti maturati nel corso del rapporto di lavoro; - che “la definitiva e formale rinuncia, nelle forme previste dal nostro Ordinamento da parte di ciascun lavoratore agli emolumenti contraddice ogni ipotesi di doverosità in capo alla Società ed esclude che al mancato pagamento da parte della medesima, possa essere ricondotta qualsivoglia conseguenza sia sul piano strettamente laburistico/contrattuale come pure su quello disciplinare” sportivo. Sulla base di tali statuizioni pare doversi ritenere l’irrilevanza, quantomeno sul piano disciplinare, della condotta della Società che non provveda al versamento di incentivi all’esodo riferibili, in via esclusiva, a rinunce espresse di emolumenti non percepiti da suoi tesserati. Pare altresì doversi ritenere confermato l’orientamento della Corte Suprema secondo il quale “Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all’esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto” (Cass. Civ. n. 17986/13 e n. 14821/07). Di conseguenza, in ossequio alle statuizioni e ai principi enucleati dalla Corte, il Tribunale federale ha esaminato analiticamente gli accordi di risoluzione dei rapporti di lavoro oggetto dei deferimenti intercorsi tra la Società Reggina Calcio Spa e i tesserati Signori Fabrizio Melara, Angelo Antonazzo, Davide Dionigi, Antonio La Pera, Giampaolo Spagnulo, Lorenzo Sibilano, Paolo Redavid, Giuseppe Colucci, Gianluca Atzori, Alessandro Ruggeri, Manuel Angelilli, Andrea Bergamo, Carlo Simionato, Luigi Mondilla. A giudizio del Tribunale, dagli elementi di prova acquisiti, risulta incontrovertibilmente che gli importi indicati nei contratti esaminati siano da imputare, in via esclusiva, a “incentivo all’esodo”, così come espressamente previsto in tali accordi, e pertanto riconducibili alla categoria degli emolumenti. Ne consegue che, il mancato versamento dei ratei previsti, come puntualmente accertato dalla Co.Vi.So.C, integri gli estremi delle violazioni ascritte ai deferiti. Ciò anche con riferimento agli accordi di incentivo all’esodo, e rinuncia di mensilità maturate e non corrisposte, sottoscritti tra la Regina Calcio Spa e i tesserati Signori Davor Jozic, Rodney Strasser, Antonino Barillà, Kristian Ipsa, Sainz Maza Lopez Miguel Angel, Sergio Contessa, Valerio Foglio, Federico Gerardi, Andrea Luca Picone, Giovanni Zandrin, Daniel Adejo, Filippo Falco, Francesco Gagliardi, Simone Giacchetta, Carlo Pescosolido, Emilio Belmonte, Stefano Grilli, Gabriele Geretto, Salvatore Violante. Tali accordi, infatti, contemplano, solo nelle premesse, la rinuncia a emolumenti maturati dai tesserati in pendenza del rapporto di lavoro, mentre nell’oggetto è determinato unicamente il versamento in favore del tesserato di un importo a titolo di incentivo all’esodo. Di talché, la controprestazione economica deve ritenersi imputabile, in via esclusiva, alla anticipata interruzione del rapporto di lavoro. Anche relativamente alle posizioni di Emiliano Bonazzoli e Francesco Zizzari, rileva il Tribunale che gli accordi sottoscritti dai predetti con la Reggina Calcio, ed aventi ad oggetto “lo stralcio e la rateizzazione” di incentivi all’esodo già concordati, siano riconducibili alla medesima fattispecie disciplinarmente rilevante. Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità del deferito Pasquale Foti per le violazioni ascrittegli, alla quale consegue, ex art. 4 comma 1 CGS, quella diretta della Società. Quanto all’omesso deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e contributi Inps, sulla base di quanto sopra accertato in merito alla natura degli accordi di incentivo all’esodo, il Tribunale osserva che sussista agli atti del procedimento prova sufficiente della responsabilità dei deferiti. Ed infatti, risulta provato dalla segnalazione Co.Vi.So.C. acquisita che, contrariamente alle prescrizioni di cui all’art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, la Reggina Calcio Spa non ha provveduto al deposito, entro il termine del 16 febbraio 2015, presso la Co.Vi.So.C. della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014. La Società sportiva non ha dimostrato di aver ottenuto dal competente organo, in epoca antecedente alla scadenza del termine di cui all’art. 85, lett. C, par. VII delle NOIF, la rateizzazione dei versamenti. Il mancato perfezionamento dell’accordo prima del termine di scadenza comporta la applicazione della sanzioni previste dalla normativa federale. Non può trovare, altresì, accoglimento il richiamo della difesa dei deferiti alla crisi economica della Società sportiva e al menzionato accordo di ristrutturazione, il quale non prevede una dilazione - ovvero una differente (e accettata) modalità di pagamento – relativa al mancato versamento delle ritenute e dei contributi oggi contestati. Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità del deferito Pasquale Foti per le violazioni ascrittegli, alla quale consegue, ex art. 4 comma 1 CGS, quella diretta della Società.
Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, applica al Sig. Pasquale Foti, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della Reggina Calcio Spa la sanzione della inibizione per mesi 13 (tredici); alla Reggina Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS la sanzione della penalizzazione di punti 12 (dodici) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso, nonché l’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00). Il Presidente del TFN Sez. Disciplinare Avv. Salvatore Lo Giudice “” Pubblicato in Roma il 15 aprile 2015. Il Segretario Federale Il Presidente Federale Antonio Di Sebastiano Carlo Tavecchio