Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al C.U. nº 74 del 12.12.2013; Gara del 17/11/2013 DELIESE - BENESTARNATILESE
letto il reclamo con il quale la società Benestarnatilese chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, e in subordine la ripetizione della stessa, sostenendo che la rinuncia alla disputa della gara è dovuta al comportamento minaccioso, agli atti di violenza e alle aggressioni subite dai propri dirigenti e giocatori da parte dei tifosi locali prima dell'inizio dell'incontro;
letto il referto della gara di cui in narrativa dal quale risulta:
-che l'arbitro, giunto all'impianto sportivo di Delianuova assieme ai due assistenti ufficiali, vedeva una rissa i cui protagonisti erano igiocatori e dirigenti appartenenti alle due società, ma di non essere stato in grado, per la posizione in cui si trovava, ''di vedere bene l'accaduto ed i protagonisti della rissa, pur avendo sentito delle forti urla e il rumore di schiaffi, pugni e calci chiaro segno di litigio fra i componenti delle due società'';
-che l'arbitro e i due assistenti una volta negli spogliatoi prendevano atto della presentazione della distinta di gara dei giocatori partecipanti alla stessa da parte della società Deliese ed effettuavano il rituale riconoscimento;
-che successivamente il Presidente della società Benestarnatilese, Sig. Mantegna Domenico, presentava una dichiarazione con la quale partecipava la non presentazione della distinta di gara e, pertanto, la rinuncia da parte dei propri giocatori a scendere incampo in quanto ''le condizioni ambientali non lo consentivano'';
letta la relazione trasmessa dalla Procura Federale appositamente investita da questo Giudice Sportivo Territoriale per chiarimenti in ordine ai fatti su descritti, dalla cui istruttoria, incentrata sull’escussione dei soggetti in grado di poter testimoniare le circostanze di tempo e di luogo in ordine a quanto verificatosi, è emerso che ''sicuramente ci sono state delle minacce verbali e insulti da parte di sostenitori locali e vibranti alterchi” , e che “ la ricostruzione dell’assistente e dell’arbitro che molto ben descrivono i fatti per quanto da loro osservato, non ha consentito di accertare con sicurezza se fra le persone che avevano partecipato al fatto vi fossero tesserati della squadra ospi tante, tra cui in particolare una persona con una felpa rossa che era stata inseguita dai carabinieri ed era fuggita in compagnia di altri all’arrivo delle Forze dell’Ordine”; ritenuto, dall’esame degli atti a questo punto in possesso di questo Giudice Sportivo, che non può desumersi con assoluta certezza alcuna responsabilità specifica in ordine a quanto accaduto prima della gara in epigrafe, atteso che, per consolidata giurisprudenza (ex CAF) non è sufficiente il verificarsi di un qualsiasi fatto, sebbene atipico, a determinare l’irregolare svolgimento di una gara essendo al contrario necessario il verificarsi di avvenimenti che, per le sue caratteristiche, siano concretamente idonei ad influiresu tale regolarità. L’irregolarità della gara, e la conseguente determinazione delle responsabilità, non può essere presunta sulla sola base di indicatori astratti, ma deve essere dedotta e dimostrata, caso per caso, da chi la invoca, situazione questa che non si è verificata nel caso di specie; quanto sostenuto dalla reclamante, pertanto, non appare sufficiente provato dagli atti ufficiali in possesso di questo Giudice Sportivo Territoriale per cui, il reclamo proposto dalla società Benestarnatilese non può trovare accoglimento;
necessita tuttavia sanzionare le società per quanto è stato possibile verificare dando atto che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione della distinta di gara da parte della reclamante stessa;
visto l'art. 53 punto 2, delle NOIF e l'art. 17, punto 1 e 3 del C.G.S;
delibera
1) infliggere alla società BENESTARNATILESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2)infliggere alla società BENESTARNATILESE la penalizzazione di UN punto in classifica;
3) infliggere alla società BENESTARNATILESE l'ammenda di € 500.00 per prima rinuncia;
4) infliggere alla società DELIESE l'ammenda di € 500.00 e DIFFIDA per presenza di persone indebite all’interno dell’impianto sportivo prima della gara e procurata rissa con i calciatori e dirigenti della squadra avversaria;
5) rigettare il reclamo proposto dalla società Benestarnatilese ed incamerarsi la tassa reclamo versata.