DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO
CANDELIERI (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Comprensorio
Montalto Uffugo), Società SS COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO ▪ (nota n.
4555/444pf13-14/AM/ma del 24.2.2014).
La C.D.N., visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione del 13 marzo
2014, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione
della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Candelieri; e quella della
penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva,
oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); l’Avv. Chiappetta per entrambi i dedferiti, il
quale, riportandosi alle conclusioni contenute nelle memorie difensive in atti, ha concluso
chiedendo una rimessione in termini per poter procedere al pagamento del dovuto;
osserva
Il deferimento
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Francesco
Candelieri, Presidente e Legale rappresentante della SS Comprensorio Montalto Uffugo
(d’ora in avanti, anche detta la “Società”) e la SS Comprensorio Montalto Uffugo, per
rispondere, rispettivamente:
- il Sig. Candelieri, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8,
comma 9, del CGS e all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non avere dato corso alla
decisione emessa dalla Commissione accordi economici recante Prot. 1/Cae 13/14 del
21.11.2013 e notificata il 27 novembre 2013, non provvedendo alla corresponsione della
somma di € 10.725,00 in favore del calciatore Ndubueze Henry Okoroji;
- la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per la
violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Le difese dei deferiti
Si è costituito nel procedimento il Presidente della Società, Sig. Candelieri, con memoria
depositata in atti, chiedendo il proprio proscioglimento dall’addebito, con conseguente
rimessione in termini per procedere al pagamento dovuto, sul presupposto di non aver
ricevuto, né lui né la Società, notifica della decisione emessa dalla Commissione accordi
economici, per essere la stessa stata notificata al precedente Legale rappresentante della
Società, Sig. Antonio Contestabile, che non ne avrebbe mai dato comunicazione alla
Comprensorio Montalto Uffugo. In ragione di ciò, i deferiti eccepiscono l’inesistenza
giuridica della suddetta notificazione, con conseguente inesistenza della violazione
contestata.
Motivazione
Il deferimento è fondato e va accolto.
Risulta, difatti, dalla documentazione agli atti, che la Società abbia ricevuto notificazione
della decisione emessa dalla Commissione accordi economici recante Prot. 1/Cae 13/14
del 21.11.2013, a seguito di comunicazione a mezzo fax, inviata in data 26 novembre
2013, prot. 1124.8/MdA/cc/Segr., a firma del Segretario del Dipartimento Interregionale
della Serie D, Dott. Mauro De Angelis, all’utenza telefonica espressamente indicata dalla
Società e risultante dall’anagrafico federale.
In ragione di quanto sopra, le motivazioni addotte dai deferiti a sostegno delle proprie
richieste sono infondate.
In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene che, alla luce della provata
responsabilità del Sig. Candelieri, possano trovare, nei confronti dei deferiti, accoglimento
le richieste della Procura federale, e, quindi, per il Sig. Francesco Candelieri, la sanzione
della inibizione per mesi sei, e, per la Società, le sanzioni dell’ammenda di € 2.000,00
(duemila/00) e la penalizzazione di punti uno, da scontarsi nella corrente stagione
sportiva.
P.Q.M.
accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina al Sig. Francesco Candelieri la
sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), e, alla SS Comprensorio Montalto Uffugo le
sanzioni dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) e la penalizzazione di punti 1 (uno) in
classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.