Montalto: un punto di penalizzazione dalla CDN
Montalto: un punto di penalizzazione dalla CDN
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO 
CANDELIERI (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Comprensorio 
Montalto Uffugo), Società SS COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO ▪ (nota n. 
4555/444pf13-14/AM/ma del 24.2.2014). 
 
La C.D.N., visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione del 13 marzo 
2014, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione 
della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Candelieri; e quella della 
penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, 
oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); l’Avv. Chiappetta per entrambi i dedferiti, il 
quale, riportandosi alle conclusioni contenute nelle memorie difensive in atti, ha concluso 
chiedendo una rimessione in termini per poter procedere al pagamento del dovuto; 
osserva 
Il deferimento 
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Francesco 
Candelieri, Presidente e Legale rappresentante della SS Comprensorio Montalto Uffugo 
(d’ora in avanti, anche detta la “Società”) e la SS Comprensorio Montalto Uffugo, per 
rispondere, rispettivamente: 
- il Sig. Candelieri, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8, 
comma 9, del CGS e all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non avere dato corso alla 
decisione emessa dalla Commissione accordi economici recante Prot. 1/Cae 13/14 del 
21.11.2013 e notificata il 27 novembre 2013, non provvedendo alla corresponsione della 
somma di € 10.725,00 in favore del calciatore Ndubueze Henry Okoroji; 
- la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per la 
violazione ascritta al proprio legale rappresentante. 
Le difese dei deferiti 
Si è costituito nel procedimento il Presidente della Società, Sig. Candelieri, con memoria 
depositata in atti, chiedendo il proprio proscioglimento dall’addebito, con conseguente 
rimessione in termini per procedere al pagamento dovuto, sul presupposto di non aver 
ricevuto, né lui né la Società, notifica della decisione emessa dalla Commissione accordi 
economici, per essere la stessa stata notificata al precedente Legale rappresentante della 
Società, Sig. Antonio Contestabile, che non ne avrebbe mai dato comunicazione alla 
Comprensorio Montalto Uffugo. In ragione di ciò, i deferiti eccepiscono l’inesistenza 
giuridica della suddetta notificazione, con conseguente inesistenza della violazione 
contestata. 
Motivazione 
Il deferimento è fondato e va accolto. 
Risulta, difatti, dalla documentazione agli atti, che la Società abbia ricevuto notificazione 
della decisione emessa dalla Commissione accordi economici recante Prot. 1/Cae 13/14 
del 21.11.2013, a seguito di comunicazione a mezzo fax, inviata in data 26 novembre 
2013, prot. 1124.8/MdA/cc/Segr., a firma del Segretario del Dipartimento Interregionale 
della Serie D, Dott. Mauro De Angelis, all’utenza telefonica espressamente indicata dalla 
Società e risultante dall’anagrafico federale. 
In ragione di quanto sopra, le motivazioni addotte dai deferiti a sostegno delle proprie 
richieste sono infondate. 
In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene che, alla luce della provata 
responsabilità del Sig. Candelieri, possano trovare, nei confronti dei deferiti, accoglimento 
le richieste della Procura federale, e, quindi, per il Sig. Francesco Candelieri, la sanzione 
della inibizione per mesi sei, e, per la Società, le sanzioni dell’ammenda di € 2.000,00 
(duemila/00) e la penalizzazione di punti uno, da scontarsi nella corrente stagione 
sportiva. 
P.Q.M. 
accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina al Sig. Francesco Candelieri la 
sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), e, alla SS Comprensorio Montalto Uffugo le 
sanzioni dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) e la penalizzazione di punti 1 (uno) in 
classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.