Gara del 9/10/2011 TAUREANA - AFRICO
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società Africo ha chiesto che venga irrogata alla società Taureana la punizione sportiva della perdita della gara per avere fatto partecipare il calciatore Folino Kevini (4.4.1996) senza l'autorizzazione della N.O.I.F.;
letti gli atti ufficiali di gara nonché il C.U.n° 38 del 13.10.2011 dal quale si evince che la prescritta autorizzazione ai sensi dell’art. 34/3 delle NOIF è pervenuta successivamente alla disputa della gara del 9.10.2011;
visto l'art.17 del C.G.S.;
delibera
- infliggere alla società TAUREANA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3;
- infliggere l'inibizione al dirigente accompagnatore della società Taureana TRENTINELLA Antonio fino al 3 DICEMBRE 2011;
- accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società.
Gara del 30/10/2011 CARIATESE - ROSE CALCIO 2010
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Rose Calcio 2010;
visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 comma 3 e 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.;
delibera
- infliggere alla società ROSE CALCIO 2010 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- infliggere alla società ROSE CALCIO 2010 la penalizzazione di UN punto in classifica;
- infliggere alla società ROSE CALCIO 2010 l'ammenda di € 250,00 per prima rinuncia.