
CAMPIONATO ECCELLENZA
DELIBERE
Gara del 25/ 9/2011 ISOLA CAPO RIZZUTO - SOVERATO V.
Il Giudice Sportivo Territoriale,
letto il ricorso con il quale la A.S.D. Soverato V. ha chiesto irrogarsi alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per la irregolare partecipazione del calciatore della U.S.D. Isola Capo Rizzuto, Ioppoli Francesco nato il 22 gennaio 1994, sostenendo che lo stesso non aveva titolo a parteciparvi dovendo scontare un residuo di una giornata effettiva di squalifica maturata al termine del Campionato Allievi Nazionali Professionisti s.s. 2010/2011, come da C.U. n.56 del 05/04/2011 della FIGC/S.G.S., quando militava nelle file della società Crotone Calcio Srl;
a sostegno della propria richiesta, la società ricorrente poneva la violazione da parte dell'Isola Capo Rizzuto dell'articolo 22 comma 6 del C.G.S. ritenendo che il calciatore Ioppoli Francesco, tesserato nella corrente stagione 2011/2012 per la società USD Isola Capo Rizzuto, non rientrava più nelle categorie di Settore Giovanile e Scolastico avendo già compiuto il sedicesimo anno di età e pertanto avrebbe dovuto scontare la residua giornata di squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società di appartenenza.
Lette le controdeduzioni dell'USD Isola Capo Rizzuto e considerato, preliminarmente, che l'improcedibilità del ricorso per violazione da parte della ASD Soverato ai sensi dell'articolo 46 comma 1 del CGS (mancato preannuncio del ricorso), non può essere ammessa poiché non vi è stata violazione del citato articolo dal momento che, per il caso in oggetto, deve essere applicato il disposto di cui al comma 3 del citato articolo 46 (e non il comma 1) poiché trattasi di reclamo avverso la presunta posizione irregolare di un tesserato da inoltrarsi, per come avvenuto, al Giudice Sportivo Territoriale nel termine di sette giorni dalla disputa della gara stessa.
Rileva
- il calciatore Ioppoli Francesco non aveva titolo per partecipare alla gara in oggetto poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla società Isola Capo Rizzuto nelle proprie controdeduzioni, non poteva scontare la squalifica nella successiva gara disputata dal Crotone Srl nella stagione 2010/2011 nel campionato Nazionale Primavera poiché tale torneo non rientra tra le competizioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico e pertanto non è equiparabile al torneo Allievi, venendo così a mancare il principio di ''omogeneità'' richiamato dalla stessa società Isola Capo Rizzuto a seguito di interpretazione della Corte Federale;
- il calciatore Ioppoli Francesco doveva pertanto scontare il residuo di sanzione nella prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza ai sensi dell’art. 22 comma 6 del C.G.S. e, pertanto, nella gara oggetto di reclamo;
tanto premesso, visto l'articolo 17 comma 5 del C.G.S.;
Delibera
1) in accoglimento del reclamo, infligge alla società USD ISOLA CAPO RIZZUTO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3;
2) dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 16/10/2011
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
€ 450,00 e DIFFIDA PALMESE
per comportamento offensivo e minaccioso verso uno degli Assistenti Arbitrali da parte di propri sostenitori durante la gara nonché per avere gli stessi lanciato una pietra di piccole dimensioni contro lo stesso Assistente, colpendolo alle spalle senza conseguenze.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 2/2012
TRIFILETTI FEDERICO (SIDERNO 1911)
per comportamento offensivo nei confronti di un calciatore avversario durante la gara, nonché per avere a fine gara, rivolto ripetute offese e minacce nei confronti della terna arbitrale dando altresì diversi pugni contro la porta dello spogliatoio arbitrale.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 1/2012
ROMBOLA FERDINANDO (NUOVA GIOIESE)
per ripetute offese e minacce nei confronti di un Assistente Arbitrale durante la gara.
FIGLIOMENI GIUSEPPE (SIDERNO 1911)
per ripetute offese e minacce verso l'arbitro durante la gara.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/11/2011
PANUCCIO ROSARIO (NUOVA GIOIESE)
per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un giocatore avversario durante la gara.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/10/2011
GIANNITI ACHILLE (ROCCELLA)
per entrata abusiva in campo durante la gara.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 2/11/2011
FIORENZA GIOVANNI (SIDERNO 1911)
per entrata abusiva in campo e proteste avverso decisioni arbitrali durante la gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SAINATO LORIS (ROCCELLA) CHEMI FERRUCCIO (SCALEA 1912)
VALLONE STEFANO (SOVERATO V.)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
FALDUTO ANTONINO (PALMESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
CURIA CRISTOFORO (ISOLA CAPO RIZZUTO) CARUSO SALVATORE (NUOVA GIOIESE)
COSENTINO MARCO (ROSSANESE A.S.D.) PIAZZA MARCO (SCALEA 1912)