Sersale-Rossanese 0-3 a tavolino
Sersale-Rossanese 0-3 a tavolino

Gara del 11/ 9/2011 SERSALE - ROSSANESE A.S.D.

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il ricorso con il quale la società Rossanese ha chiesto irrogarsi alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per la irregolare partecipazione del tesserato della società Sersale, Falcone Francesco nato il 30/01/1994, sostenendo che lo stesso non aveva titolo a parteciparvi essendo squalificato per due gare come da C.U.46 del SGS/CR Calabria del 11/05/2011 in relazione alla gara di finale regionale play-off 2010/2011; riteneva altresì la società reclamante che lo stesso calciatore nella stagione sportiva 2011/2012 non poteva essere utilizzato nel campionato Allievi e pertanto la squalifica andava scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra di appartenenza;

lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Sersale che evidenziano i seguenti motivi:

  1. improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 46 comma 1 CGS secondo cui la reclamante non avrebbe preannunciato il ricorso entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello della gara;
  2. inammissibilità del ricorso per carenza di motivazione ed eccessiva genericità .
  3. rigetto del ricorso nel merito per presunta violazione dell'art.26 comma 6 del CGS.

Constatato:

  •  che dal C.U. numero 46 del SGS/CR Calabria 11/03/2011 il calciatore Falcone Francesco nato il 30/01/1994 risulta squalificato per due giornate in relazione alla gara finale Allievi Regionali play-off Big Sport - Audax del 07/05/2011;
  • che dagli atti ufficiali della gara Sersale – Rossanese del 11/09/2011  risulta che il calciatore Falcone Francesco ha partecipato alla predetta gara in sostituzione di altro calciatore;

Esaminati i motivi controdedotti dalla società Sersale e considerato, in particolare, riguardo al primo che non vi è stata violazione dell'art.46 CGS dal momento che nel caso in oggetto andava applicato il comma 3 di detto articolo e non il comma 1 invocato dalla società Sersale, poiché trattasi di un caso di reclamo avverso la posizione di un tesserato e quindi lo stesso andava proposto al Giudice Sportivo Territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa; riguardo al secondo motivo di controdeduzione, che non vi è stata carenza di motivazione ed eccessiva genericità poiché risultano da atti ufficiali (Comunicato Ufficiale e rapporto di gara) la squalifica del calciatore e la sua partecipazione alla gara;

riguardo infine al terzo motivo di controdeduzione, si rileva  nel merito  che vi è stata, da parte della società AS Sersale, violazione del sesto comma dell'art.22 del CGS, laddove prevede che la squalifica del calciatore che abbia cambiato società o categoria di appartenenza in caso di attività giovanile scolastica debba essere  scontata per le residue giornate in gare ufficiali della prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza,  limitatamente all'attività del Settore per l'attività giovanile scolastica;

pertanto, il calciatore Falcone Francesco nato il 30/01/1994, avendo già compiuto il sedicesimo anno di età alla data della partecipazione alla partita AS Sersale - Rossanese, non rientrava più nella categoria del settore dell'attività giovanile scolastica ai sensi dell'art.23 Regolamento SGS e quindi non aveva titolo per partecipare alla gara oggetto di reclamo;

visto l’art. 17 del C.G.S..

delibera

in accoglimento del ricorso, infligge alla società SERSALE la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 -3 e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società Rossanese;