DELIBERE
Gara del 10/ 4/2011 BELVEDERE - TIRIOLO MARTELLETTO 2000
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Tiriolo Martelletto 2000;
considerato che la rinuncia ricade nelle ultime tre gara e che pertanto le ammende saranno applicate in misura doppia, giusta C.U. n.1 del 01/07/2010;
visti gli artt.53 delle N.O.I.F. e 17 punto 3 del C.G.S.;
delibera
1) infliggere alla società TIRIOLO MARTELLETTO 2000 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
2) infliggere alla società TIRIOLO MARTELLETTO 2000 la penalizzazione di UN punto in classifica;
3) infliggere alla società TIRIOLO MARTELLETTO 2000 l'ammenda di € 1000,00 per prima rinuncia;
4) fare obbligo alla società Tiriolo Martelletto 2000 di corrispondere alla società Belvedere la somma di € 260.00 a titolo di indennizzo per mancato incasso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - Gare del 10/ 4/2011 


A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
D ACRI MANUEL (PRESILA VALLECUPO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ADORNATO FRANCESCO (CALCIO CITTANOVESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR
FONTANA FILIPPO (CATONA CALCIO)
MUSUMECI GIOVANNI (MAMERTRESILICESE)
LAURI FRANCESCO (PRAIA)
COLOMBO MARCO (SAN LUCIDO)
ESPOSITO ANTONELLO (SAN MARCO A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
GARDI ANTONIO (LUZZESE CALCIO 99)