Gara del 23/ 1/2011 ROGGIANO - ARSENAL TREBISACCE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo presentato dalla Società Arsenal Trebisacce con il quale chiede la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della società Roggiano Calcio per presunta posizione irregolare del calciatore Celico Rocco nato il 6/10/1982;
rilevato che da certificazione esistente in atti Celico Rocco nato il 06.10.1982 (matr.6540397) e Celico Rocco Cosimo nato il 06.10.1982 (matr. 3415901) sono la stessa persona le cui esatte generalità sono: Celico Rocco Cosimo nato il 06.10.1982 - matr.3415901 – (già in regime di svincolo per decadenza del tesseramento);
rilevato che pertanto è stato ripristinato lo svincolo per decadenza del tesseramento al calciatore Celico Rocco, già tesserato per lo Spezzano Albanese s.s. 2009/2010, con decorrenza 01.07.2010;
ritenuto, pertanto, che il calciatore Celico Rocco Cosimo nato il 6/10/1982 è regolarmente tesserato con la società Roggiano Calcio con decorrenza 4 settembre 2010;
delibera
1) rigettare il reclamo proposto dalla società Arsenal Trebisacce ed addebitare la relativa tassa