GARA DEL 25/04/2010 CAMPESE - FALCHI MAROPATI
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società Falchi Maropati ha chiesto che venisse inflitta alla società Campese la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 per avere questa effettuato la sostituzione di un giocatore fuori quota contravvenendo così a quanto stabilito nel C.U.n. 2 del 2.07.2009 in ordine alla utilizzazione di calciatori fuori quota;
letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che la società Campese, durante la gara del 25.04.2010, ha sostituito il giocatore numero due Chirico Francesco (28.08.1992) con il numero dodici Calarco Giuseppe (26.01.1987) rimanendo così schierata in campo con soli due giocatori fuori quota;
visto il C.U. n. 2 del 2.07.2009 con cui è stato stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2009/2010 le società partecipanti al campionato dilettanti di prima categoria hanno l'obbligo di impiegare sin dall’ inizio e per l'intera durata della stessa e, quindi, anche nel corso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti - almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1992 in poi ed un calciatore nato dal 1° gennaio 1991 in poi;
delibera
1) infliggere alla società CAMPESE la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3;
2) accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.