GARA DEL 28/03/2010 JUVENILIA M.ROSETO - LATTARICO
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Lattarico;
visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 comma 3 e 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.;
delibera
1) infliggere alla società LATTARICO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
2) penalizzare la società LATTARICO di UN punto in classifica;
3) infliggere alla società LATTARICO l'ammenda di € 250,00 per prima rinuncia;
4) fare obbligo alla società Lattarico di corrispondere alla società Juvenilia M. Roseto la somma di € 180,00 a titolo di indennizzo per mancato incasso.