Delibere
GARA DEL 03/01/2010 CAMPANA - SAN PIETRO IN GUARANO
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la Pol. San Pietro in Guarano ha chiesto applicarsi nei confronti della A.C. Campana la punizione sportiva della perdita della gara per presunta posizione irregolare del calciatore Fazio Gino (23.01.1960);
lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla A.C. Campana con le quali tra l’altro è stata chiesta nei confronti della Polisportiva San Pietro in Guarano l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara per presunta posizione irregolare del calciatore Sprovieri Francesco (01.11.1994);
accertato che quanto affermato nel reclamo trova riscontro atteso che dagli atti in possesso del Comitato Regionale Calabria, il calciatore Fazio Gino non risulta essere alla data della disputa della gara per la società A.C. Campana;
considerato che con riferimento a quanto contenuto nelle  controdeduzioni trasmesse dalla società Campana, nulla può essere deciso in ordine al risultato della gara poiché non è stato proposto specifico reclamo nei termini e con le modalità prevista dal C.G.S.;
ritenuto pertanto di dovere decidere unicamente in merito ai fatti accertati in reclamo;
Visto l'art.17, comma 5 lettera a) del C.G.S.;
delibera
1)       infliggere alla società A.C. CAMPANA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3;
2)       infliggere alla società A.C. CAMPANA l'ammenda di € 200,00;
3)       dispone accreditarsi la tassa reclamo;

trasmettere, con riferimento alla posizione del calciatore Sprovieri Francesco della società San Pietro in Guarano, gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di sua competenza.