CAMPIONATO ECCELLENZA
Delibere
GARA DEL 22/03/2009 PRAIA - CALCIO ACRI
Il Giudice Sportivo Territoriale, visto il preannuncio di reclamo, letti gli atti ufficiali ed il reclamo con il quale la società Calcio Acri chiede irrogarsi alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per la presunta posizione irregolare del calciatore Mellace Armando, nato il 26.5.1990 il quale non avrebbe avuto titolo per parteciparvi poiché, non avendo risposto alla convocazione della squadra rappresentativa del Comitato Regionale Calabria in programma il giorno mercoledì' 18 marzo 2009 (come da apposita convocazione riportata nel C.U. n. 114 del 13.3.2009 ), sarebbe stato automaticamente inibito a partecipare alla gara immediatamente successiva in virtù' del disposto di cui all'art. 76 comma 3 delle N.O.I.F.;
rilevato che la fattispecie in oggetto non ricade nella previsione di cui al predetto art. 76 comma 3 delle N.O.I.F. secondo il quale "i calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o comunque per una infermità' non rispondono alle convocazioni di una Rappresentativa in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva...", bensì nel comma 2 del predetto art. 76 delle N.O.I.F. avendo, il predetto calciatore Mellace, giustificato la propria assenza comunicando un legittimo impedimento per come dimostrato da apposita certificazione rilasciata dall'Istituto Tecnico Statale per Geometri "G. Malafrina";
rilevato pertanto che il calciatore Mellace Armando aveva titolo per prendere parte alla gara oggetto di reclamo;
delibera
1. rigettare il reclamo della società Calcio Acri ed addebitarsi la relativa tassa dal conto della medesima società;
2. pubblicare il risultato della gara: PRAIA - CALCIO ACRI = 1 - 0.
Provvedimenti disciplinari
Gare del 22/3/2009
A carico di società
ammende
€ 150,00 PRAIA
per comportamento offensivo e minaccioso da parte di un proprio sostenitore nei confronti di un assistente arbitrale durante la gara.(Rapporto A.A.).
€ 80,00 SAMBIASE 1962
per lancio di una monetina in campo, senza colpire alcuno, da parte di un proprio sostenitore durante la gara.
A carico di dirigenti
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 29/04/2009
al Sig. CARROZZA CATALDO (ROSSANO A.S.D.) per comportamento offensivo verso l'arbitro durante e a fine gara.
A carico di allenatori
Squalifica fino al 15/04/2009 al Sig. ARMENISE PIETRO (PRAIA) per entrata abusiva sul terreno di gioco durante la gara e comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
squalifica per cinque gare effettive
DELIA CRISTIAN (BELVEDERE)
per avere, dopo essere entrato in campo alla fine del primo tempo quale giocatore in panchina, colpito con una "testata" un giocatore avversario senza conseguenze.
squalifica per una gara effettiva
DE ROSA FRANCESCO (PALMESE)
TANKOUA NDJANTOU HILARIE (ROSSANO A.S.D.)
Non espulsi dal campo
squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (viii infr)
PIAZZA MARCO (BELVEDERE)
FALDUTO ANTONINO (OMEGA BAGALADI SANLORENZO)
squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (iv infr)
CORAPI DAVIDE (CUTRO)
SCOPELLITI SANTO (PALMESE)
STELITANO CHRISTIAN (PALMESE)
LUCIANO DOMENICO (ROCCELLA)
TIROTTA VINCENZO (ROCCELLA)
MORANO ALCIBIADE CIPR (ROSSANO A.S.D.)
CARNEVALE LUIGI (SAMBIASE 1962)