CAMPIONATO ECCELLENZA 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DELL’11/1/2009 


A CARICO DI SOCIETÀ 

AMMENDE
€ 300,00 SCALEA 1912
per avere, propri giocatori non identificati, rotto "due pannelli e la maniglia dello spogliatoio" a loro riservato. (Con obbligo di tenere indenni la società Comprensorio Capo Vaticano dei danni subiti, se richiesti, e documentati).(Rapporto C. di C.).
€ 270,00 TAURIANOVESE A.S.D.
per sputi contro uno degli assistenti arbitrali, da parte di propri sostenitori durante la gara.
€ 250,00 COMPRENSORIO C.VATICANO
per avere, il custode dell'impianto sportivo a fine gara, aperto il cancello che immette nei pressi degli spogliatoi consentendo così l'entrata in campo di persone non autorizzate che tenevano un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro e di alcuni dirigenti della squadra avversaria. (Rapporto C. di C.).
€ 200,00 BOVALINESE
per comportamento irriguardoso verso il Vice Presidente della squadra avversaria da parte di uno "degli addetti ai lavori" prima dell'inizio della gara. (Rapporto C. di C.).
€ 150,00 PALMESE
per lancio di un accendino contro l'arbitro, senza colpirlo, da parte di propri sostenitori durante la gara. 

A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 31/08/2009
al Sig. MORABITO PAOLO (COMPRENSORIO C.VATICANO) per entrata abusiva in campo a fine gara e comportamento ingiurioso verso l'allenatore ed i dirigenti della squadra avversaria; per avere rivolto parole ingiuriose all'arbitro e spintonato lo stesso "con forza".(Già inibito fino al 20.02.2009).
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 21/01/2009
al Sig. DELIA GIUSEPPE (BELVEDERE) per proteste a decisioni arbitrale durante la gara. 

A CARICO DI ALLENATORI
Squalifica fino al 04/02/2009 al Sig. TORTORA GIUSEPPE (COMPRENSORIO C.VATICANO)
per avere, a fine gara, dato vita ad un "battibecco accompagnato da qualche spintone" con l’allenatore della squadra avversaria. (Rapporto A.A.).
Squalifica fino al 04/02/2009 al Sig. PERRONE CONVERSINO (SCALEA 1912)
per avere, a fine gara,dato vita ad un “battibecco accompagnato da qualche spintone” con l'allenatore della squadra avversaria. (Rapporto A,A.)
Squalifica fino al 21/01/2009 al Sig. MORELLI CLAUDIO (CUTRO)
per comportamento ingiurioso verso i sostenitori della squadra avversaria durante la gara.
Squalifica fino al 21/01/2009 al Sig. CARELLA GIUSEPPE (PALMESE)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara. 

A CARICO DI CALCIATORI 

Squalifica fino al 14/02/2009 al Sig. DE PASCALI DANIELE (COMPRENSORIO C.VATICANO)
per avere a fine gara tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro spintonandolo lievemente con le mani. 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALERNO ANTONIO (BELVEDERE)
SCARRIGLIA DANILO (PALMESE)
NAVA DOMENICO (TAURIANOVESE A.S.D.)
MERCURIO ANTONIO (CITTA AMANTEA 1927)
LANZILLOTTA ARMANDO (CITTA AMANTEA 1927)
QUARTA ALESSANDRO (GALLICESE)
RIPEPI SALVATORE (GALLICESE)
AQUILINO GIUSEPPE (OMEGA BAGALADI SANLORENZO)
ARONA SAVERIO (PRAIA)
GERASOLO GIANLUCA (ROCCELLA)
CASSARO DAVIDE (SAMBIASE 1962)
CATALDO MARCELO MAURICI (SCALEA 1912)

ed inoltre:

RIGGETTATO QUASI TOTALMENTE IL RECLAMO DELLA PALMESE
CONTRO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO
PRESI DOPO LA PARTITA CON IL BAGALADI S.L.

RECLAMO N. 46 della società U.S. PALMESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 76 del 24.12.2008 (Ammenda di € 1600,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore SCOPELLITI Santo per QUATTRO gare).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;
RILEVA
La reclamante lamenta l’infondatezza degli addebiti mossi alla società ed al calciatore Scopelliti chiedendo un congruo ridimensionamento delle sanzioni irrogate ed in particolare l’annullamento della diffida del campo di gioco.I fatti addebitati alla società Palmese vengono narrati dall’arbitro nonché dell’assistente arbitrale e dal commissario di campo in modo assolutamente preciso e circostanziato di talché non possono essere posti in dubbio.
Parimenti non censurabile appare la decisione del giudice di primo grado relativamente alla congruità della sanzione della diffida e dell’ammenda che sanzionano comportamenti oggettivamente da censurare. Appare al contrario equo rimodulare la squalifica irrogata al calciatore Scopelliti che deve essere ridotta a tre giornate di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore Scopelliti Santo a TRE giornate di gara;
rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.