Cariati-Cotronei 0-3, ma il Cariati promette "non finisce qui"
Cariati-Cotronei 0-3, ma il Cariati promette "non finisce qui"

Con la pubblicazione del comunicato ufficiale del CR Calabria oggi sono state ufficializzate del delibere del giudice sportivo, anche per il campionato di Promozione dove c'è un caso di cui sembra ne parleremo ancora.

Come noto il Cariati è stato condannato alla punizione della perdita della gara con il Cotronei con il risultato a tavolino di 3-0, a causa della posizione irregolare del calciatore Lonetti Giuseppe Immaco classe 1999 che doveva scontare ancora una giornata di squalifica. Il Cotronei aveva reclamato la posizione irregolare anche di Rinzelli che dagli atti invece è riusultato nella posizione di poter disputare la gara. Rispetto a quanto pubblicato ieri da StadioRadio, c'è da puntualizzare che Rizzelli non ha subito alcuna squalifica a tempo, mentre il calciatore Lonetti non potrà giocare le prossime due gare.

In casa Cariati il Presidente Lorenzo Scigliano promette battaglia "ci restituiranno il maltolto"

 

di seguito il comunicato ufficiale pubblicato oggi dal CR Calabria

 

Gara del 9/10/2016 CARIATI - COTRONEI 1994
rilevato che con provvedimento pubblicato nel C.U. n.59 del 21.04.2016 il giocatore Lonetti Giuseppe Immaco, nato il 20.08.1999,
tesserato all'epoca per la società ACLI Sporting Club, veniva squalificato per una giornata effettiva di gara per recidività in
ammonizioni a seguito del provvedimento relativo alla disputa della gara Sila Regia - ACLI Sporting Club del 16.04.2016 del
campionato Allievi Regionali Play-Off;
- che con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 51 del 24.03.2016 il giocatore Rinzelli Giuseppe, nato il 26.08.1999, tesserato
all'epoca per la società Cariati, veniva squalificato per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizioni a seguito del
provvedimento relativo alla disputa della gara Cariati - Isola Capo Rizzuto del 19.3.2016 e del campionato regionale Allievi;
- che la materia avente oggetto "esecuzioni delle sanzioni" è disciplinato dall'Art. 22 del C.G.S. e che a norma del comma 3 detto
articolo il giocatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è
avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento;
- che tuttavia le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione in cui sono state irrogate, devono
essere scontate anche solo per il residuo nella stagione o nelle stagioni successive e che qualora il calciatore colpito da sanzione
abbia cambiato società o categoria di appartenenza la squalifica è scontata per la residua giornata in cui disputa gare ufficiali la
prima squadra della nuova società o categoria;
...omissis...
accertato che il calciatore Rinzelli Giuseppe ha scontato il residuo della squalifica non partecipando alla gara del 18.9.2016 Cariati –
San Fili Calcio;
ritenuto, invece, che quanto sostenuto dalla reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il giocatore Lonetti Giuseppe
Immaco non aveva titolo a prendere parte alla gara di cui in narrativa non avendo scontato la giornata di squalifica inflittagli dal
G.S.T. nella stagione sportiva 2015/2016 con provvedimento pubblicato rispettivamente con C.U. n.59;
Visti gli artt. 17 punto 1, 18 punto 1 comma b), 18 e 19 del C.G.S.
delibera
1) infliggere alla società CARIATI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
2) infliggere alla società CARIATI l'ammenda di € 200,00;
3) squalificare il giocatore LONETTI Giuseppe Immaco per DUE giornate di gare;
4) inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale SCIGLIANO Lorenzo (società CARIATI) fino al 26.11.2016;
5) accreditare sul conto della società Cotronei 1994 la tassa reclamo versata