il comunicato ufficiale
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE nr.3 a carico dei Sigg.:
PETRUCCI RICCARDO, all’epoca dei fatti allenatore della Società A.S.D. Sambiase Lamezia 1923;
CALIDONNA SALVATORE MAURIZIO, all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società A.S.D. Sambiase Lamezia 1923;
MAZZEI ANTONIO detto “BOBO”,all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società U.S. Palmese A.S.D.;
PIEMONTESE FRANCESCO, all’epoca dei fatti calciatore della Società U.S. Palmese A.S.D.,
CARBONE GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente della Società U.S. Palmese A.S.D.; SALERNO ROSARIO, all’epoca dei fatti allenatore della Società U.S. Palmese
A.S.D.; GALANTUCCI ALESSIO,all’epoca dei fatti calciatore della Società A.S.D. Castrovillari Calcio;
e delle Società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, U.S. PALMESE A.S.D., A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, U.S. SCALEA 1912.
IL DEFERIMENTO
Con provvedimento prot. n°1466/859TER pf/14-15/SP/gb dell'1.8.2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale
Federale Territoriale:
1- PETRUCCI RICCARDO, all’epoca dei fatti allenatore della società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923;
2-CALIDONNA SALVATORE MAURIZIO, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923;
3-MAZZEI ANTONIO detto “BOBO” all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società U.S. PALMESE A.S.D.;
4-PIEMONTESE FRANCESCO, all’epoca dei fatti calciatore della società U.S. PALMESE A.S.D.;
5-CARBONE GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente della società U.S. PALMESE A.S.D.;
6-SALERNO ROSARIO, all’epoca dei fatti allenatore della società U.S. PALMESE A.S.D.;
7-GALANTUCCI ALESSIO, all’epoca dei fatti calciatore del società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO;
8-la società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923;
9-la società U.S. PALMESE A.S.D.;
10-la società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO;
11-la società U.S. SCALEA 1912;
per rispondere:
- PETRUCCI RICCARDO, all’epoca dei fatti allenatore della società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, CALIDONNA
SALVATORE MAURIZIO, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, MAZZEI ANTONIO
detto “BOBO”, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società U.S. PALMESE A.S.D., PIEMONTESE FRANCESCO, all’epoca
dei fatti calciatore della società U.S. PALMESE A.S.D., CARBONE GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente della società U.S.
PALMESE A.S.D., per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere prima della gara PAOLANA - PALMESE del
29.03.2015, valevole per il Campionato di Eccellenza Calabria, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, affinché la stessa terminasse con il pareggio, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato.
quanto alla gara: PAOLANA – PALMESE del 29/03/2015 S.S. 2014/2015, Campionato Eccellenza Calabria
In particolare, PETRUCCI RICCARDO, CALIDONNA SALVATORE e MAZZEI ANTONIO, per aver concordato con il Presidente
della società PALMESE, CARBONE GIUSEPPE, anche attraverso la mediazione del calciatore PIEMONTESE FRANCESCO, di operare per l'alterazione del risultato della gara Paolana – Palmese del 29/03/2015, affinché l'incontro terminasse con un risultato di pareggio, accordo poi non rispettato dagli esponenti della società PALMESE; PIEMONTESE FRANCESCO, inoltre, per aver operato direttamente per l'alterazione del risultato della gara attraverso la propria prestazione sportiva nel corso della stessa; Con l'aggravante per PETRUCCI e CALIDONNA di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare;
- SALERNO ROSARIO, all’epoca dei fatti allenatore della società U.S. PALMESE A.S.D., per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara PAOLANA - PALMESE del 29.03.2015, valevole per il Campionato di Eccellenza Calabria;
- società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati PETRUCCI e CALIDONNA, con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dagli stessi;
- società U.S. PALMESE A.S.D.:
a) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati alproprio legale rappresentante, CARBONE;
b) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati PIEMONTESE, SALERNO e MAZZEI.
- PETRUCCI RICCARDO, all’epoca dei fatti allenatore della società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, CALIDONNA
SALVATORE MAURIZIO, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, e GALANTUCCIALESSIO, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara CASTROVILLARI - SCALEA del 29.03.2015 valevole per il Campionato Eccellenza Calabria, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta affinché la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato poi effettivamente raggiunto.
quanto alla gara: CASTROVILLARI - SCALEA del 29/03/2015 S.S. 2014/2015, Campionato Eccellenza Calabria
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per tutti dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del vantaggio in classifica conseguito, nonchè ancora per PETRUCCI e CALIDONNA della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare;
- società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati PETRUCCI e CALIDONNA, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti dagli stessi posti in essere, nonchè dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito;
- società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per gli addebiti contestati al proprio tesserato GALANTUCCI;
- società U.S. SCALEA 1912, a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del C.G.S., per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara CASTROVILLARI - SCALEA del 29.03.2015.
Il procedimento disciplinare trae origine dal procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime.
In particolare, nell’ambito del procedimento nr. 859pf14-15 (instaurato sulla base della documentazione pervenuta dalla A.G.O. di Catanzaro), la Procura Federale provvedeva a stralciare alcune posizioni relative alle gare di Eccellenza Calabria Paolana – Palmese e Castrovillari – Scalea (ma recte: Palmese – Paolana e Scalea – Castrovillari), entrambe disputate il 29.03.2015, sul presupposto dell'asserita sussistenza di un quadro probatorio completamente autonomo e distinto rispetto a tutti gli altri incontri trattati nell’ambito del procedimento nr. 859pf14-15, con conseguente apertura del procedimento nr. 859Terpf14-15, al quale veniva acquisita copia degli atti relativi alle predette gare.
Sicché, emesso avviso di conclusione delle indagini in data 3 maggio 2016, la Procura Federale provvedeva al deferimento dei soggetti indicati in epigrafe con atto dell'1.8.2016.
Nei termini consentiti dalla normativa federale hanno fatto pervenire memorie Petrucci Riccardo, Calidonna Salvatore Maurizio, Salerno Rosario, Galantucci Alessio, Mazzei Antonio, Carbone Giuseppe e le Società l'U.S.D.Scalea 1912, l'A.S-D. Castrovillari Calcio e l'U.S. Palmese 1912.
IL DIBATTIMENTO
Alla riunione del 18.10.2016 è comparso il rappresentante della Procura Federale, avv. Nicola Monaco, il quale, contrastando ogni avversa eccezione e difesa e insistendo per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
1. a PETRUCCI Riccardo: squalifica dì 4 anni e mesi sei e ammenda di Euro 70.000,00;
2. a CALIDONNA Salvatore Maurizio: inibizione di 5 anni e ammenda di € 80.000,00;
3. a MAZZEI Antonio: inibizione di 4 anni e ammenda di € 60.000,00;
4. a PIEMONTESE Francesco: squalifica di 3 anni e ammenda di € 50.000,00;
5. a CARBONE Giuseppe: inibizione di 5 anni, preclusione e ammenda di € 70.000,00;
6. a SALERNO Rosario: squalifica di mesi 6 e ammenda di € 30.000,00;
7. a GALANTUCCI Alessio: squalifica di 3 anni e 6 mesi e ammenda di € 60.000,00;
8. alla Società U.S. PALMESE ASD: esclusione dal campionato di competenza stagione sportiva 2016/17 con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore per l'illecito sportivo e ammenda di € 300,00 per l'omessa denuncia di illecito sportivo;
9. alla Società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923: penalizzazione di 4 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2016/2017;
10. alla Società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO: penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2016/2017;
11. alla Società U.S. SCALEA 1912: penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2016/2017.
Sono comparsi, anche:
-l'avv. Valentina Falvo, per Calidonna Salvatore Maurizio;
-Bonaccorso Giovanni, Vice Presidente della U.S. Palmese ASD e delegato anche di Carbone Giuseppe,assente;
-gli avv.ti Piero Perri e Giuseppe Perri per Galantucci Alessio, presente personalmente;
-l'avv. Renzo Andricciola, per Mazzei Antonio;
-l'avv. Gianluca Bonofiglio, per Petrucci Riccardo, presente personalmente;
-l'avv. Giancarlo Pittelli, per Piemontese Francesco, presente personalmente;
-gli avv.ti Edoardo Chiacchio e Annalisa Rosetti, per Salerno Rosario, presente personalmente;
-gli avv.ti Romano Gentile e Massimiliano Carnovale, e Guadagnolo Francesco, Presidente, per la ASD Sambiase Lamezia 1923;
-l'avv. Riccardo Rosa e Giuseppe Agostini, Presidente, per ASD Castrovillari Calcio;
-il dott. Giancarlo Formica, Presidente della U.S. Scalea 1912.
Tutti i soggetti comparsi si sono associati alla preliminare e pregiudiziale eccezione di improcedibilità dell'azione disciplinare sollevata per primo dall'avv. Edoardo Chiacchio nell'interesse di Salerno Rosario, con le memorie del 12.10.2016 (e di cui si dirà meglio nella parte motiva del presente provvedimento), e, nel merito, hanno concluso per il proscioglimento dagli addebiti rispettivamente contestati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con le memorie del 12.10.2016, Salerno Rosario ha eccepito, in via preliminare e pregiudiziale, l'improcedibilità del deferimento per avere la Procura Federale esercitato l'azione disciplinare successivamente al termine di giorni trenta dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione di memorie comunicato dalla comunicazione di conclusione delle indagini, in violazione dell'art. 32 ter, comma 4, C.G.S.
Alla predetta eccezione di improcedibilità, si sono associati tutte le parti comparse. Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia fondata. Invero, l'art. 32 ter, comma 4, C.G.S. dispone: “Quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell’incolpando che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”.
Tale disposizione deve essere letta in connessione all'art. 38, comma 6, C.G.S., a mente del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Invero il procedimento disciplinare soggiace a una serie di limiti posti a tutela dei tesserati e dell'intero sistema che devono essere necessariamente rispettati.
Detti limiti si sostanziano in un duplice ordine di requisiti. Da un lato vi sono i requisiti sostanziali che si concretizzano nell’imputabilità e sussistenza del fatto e nell’adeguatezza della sanzione, dall’altro invece sono posti i requisiti procedimentali che concernono la pubblicità del codice di giustizia, la predeterminazione delle sanzioni irrogabili e le modalità attraverso le quali le stesse devono essere irrogate. Secondo i principi generali è perentorio il termine che impone il compimento di un atto entro un determinato momento a pena di decadenza.
La perentorietà deve risultare espressamente dalla legge. Nella specie, la data esatta di notifica (ossia la data in cui la comunicazione di conclusioni indagini è pervenuta agli incolpati) non è stata dimostrata dalla Procura Federale che, ai fini della trasmissione, ha utilizzato il corriere espresso o il fax. Deve, però, ragionevolmente presumersi che le notifiche siano giunte agli incolpati, al più tardi, nei giorni immediatamente successivi al 3 maggio 2016, data dell'atto di comunicazioni di conclusioni delle indagini. Il deferimento è stato notificato con atto recante la data del 1° agosto 2016, e quindi - con certezza - successivamente al termine di giorni 30 previsto dal citato articolo 32 ter, comma 6, C.G.S. La circostanza, del resto, non è contestata ed è anzi ammessa dalla Procura, che ha sostenuto e argomentato circa l'ordinarietà dei termini in questione.
Il Tribunale non ignora che, secondo una certa interpretazione, il mancato rispetto dei termini non possa condurre alla declaratoria di improcedibilità del deferimento, sul presupposto che l'assenza di una specifica previsione sanzionatoria di decadenza renda il termine ordinatorio e comporti esclusivamente l'inutilizzaibilità degli atti di indagine compiuti dopo la sua scadenza, con salvezza dell'azione disciplinare fin quando la stessa non sia prescritta (in tal senso cfr: T.N.F. n. 242 in C.U. n. 6/CNF – Sezione Disciplinare).
A parere di questo organo giudicante, tale interpretazione non è, però condivisibile. Invero siffatta argomentazione varrebbe solo nel caso in cui la normativa non qualificasse il termine come perentorio o ordinatorio. In tal caso, secondo l'orientamento dottrinario in materia, dovrebbero - infatti - considerarsi ordinatori i termini per l’emanazione di atti favorevoli, mentre andrebbero considerati perentori quelli previsti per gli atti a carattere sanzionatorio.
E pertanto nel caso in cui il termine non sia espresso come perentorio o ordinatorio, la sua qualificazione ipenderebbe dall’esistenza (id est: dalla previsione) o meno di sanzioni decadenziali. Nel caso di specie, invece, il problema circa la qualificazione del termine non si pone, avendo (come detto) l'art. 38, comma 6, del C.G.S. attribuito perentorietà a tutti i termini previsti nel Codice.
Con la inequivocabile conseguenza che il mancato compimento dell'atto o dell'attività entro il termine (perentoriamente) previsto ne comporta la decadenza. A sostegno di tale indirizzo giurisprudenziale milita, oltre a precedenti specifici (cfr. T.N.F. n. 38 in C.U. n. 19/CNF – Sezione Disciplinare), la stessa interpretazione del Collegio di Garanzia del CONI secondo cui: “Nessun dubbio può esservi, allora, circa la perentorietà dei termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione delle controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc....” (Decisione n. 27/2016).
Risulterebbe, infatti, incompatibile con la normativa di settore e con le esigenze di celerità connesse all'intero sistema federale, un procedimento disciplinare che (pur anche nei limiti della prescrizione) dovesse essere d'incerto avvio e, conseguentemente, d'incerta conclusione, con il fondato rischio di compromettere la regolarità dei tornei, oltre che la posizione dei tesserati in seno alla Federazione.
IL DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale Territoriale dichiara improcedibile il deferimento nei confronti di PETRUCCI Riccardo, CALIDONNA Salvatore Maurizio, MAZZEI Antonio, PIEMONTESE Francesco, CARBONE Giuseppe, SALERNO Rosario, GALANTUCCI Alessio, e delle Società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, U.S. PALMESE A.S.D., A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO e U.S. SCALEA 1912.