Gara del 5/ 2/2012 REAL SAN MARCO – SERSALE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che prima dell'inizio della gara il Sig. Chianelli Antonio dirigente della società Real San Marco entrava nello spogliatoio arbitrale e pronunciava le frasi:"sig. Arbitro, mi spiace avvertirvi che oggi la gara sarà molto difficile per voi, la settimana scorsa a Brancaleone la società reggina ha minacciato la terna ed ha vinto la gara, visto che noi non siamo più fessi dei reggini, anzi più dritti, da oggi in poi, chiunque venga a San Marco Argentano sia tesserato FIGC o terne, se il San Marco non fa risultato pieno, gli ospiti nostri non torneranno tranquilli a casa. Mi spiace moltissimo in quanto tocca a voi oggi avere questo tipo di trattamento per la prima volta, ma il San Marco si deve salvare";
- che durante la gara , il Sig. Chianelli Antonio a seguito del provvedimento di allontanamento dalla panchina per proteste verso uno degli assistenti arbitrali, entrava abusivamente in campo e rivolgeva frasi offensive e minacciose all'arbitro;
- che, durante la gara, sostenitori della società Real San Marco rivolgevano parole ingiuriose e minacciose e attingevano di sputi uno degli assistenti arbitrali;
- che alla fine del primo tempo il suddetto Sig. Chianelli Antonio entrava in campo e tentava di aggredire la terna arbitrale e, pur se trattenuto dal commissario di campo riusciva a colpire con un calcio alla gamba sinistra uno degli assistenti arbitrali (si da atto del fattivo comportamento del capitano della società Real San Marco);
- che a fine gara sostenitori della società Real San Marco, nonostante l'intervento del commissario di campo attingevano con sputi al volto e alla schiena l'arbitro e i due assistenti arbitrali mentre uno dei detti colpiva l'arbitro stesso con un pugno al braccio e al petto nel tentativo di aggressione contro uno degli Assistenti Arbitrali;
- che il Sig. Chianelli Antonio mentre l'arbitro e i due assistenti si trovavano negli spogliatoi li minacciava di morte mentre un signore presentandosi come presidente della società Real San Marco protestava nei confronti degli stessi;
- che sostenitori della società Real San Marco mentre l'arbitro e i due assistenti arbitrali si apprestavano ad abbandonare l'impianto sportivo, dopo circa 40 minuti dalla fine della gara, gli rivolgevano insulti e minacce e, inoltre, li attingevano di sputi al volto e in altre parti del corpo;
visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.;
delibera
1) squalificare per UNA giornata effettiva di gara con decorrenza immediata il campo di gioco della società REAL SAN MARCO con
obbligo della disputa della gara stessa “a porte chiuse”;
2) infliggere alla Società REAL SAN MARCO l'ammenda di € 1.000,00;
3) inibire il sig. CHIANELLI Antonio dirigente della società Real San Marco fino al 09.02.2017 (sanzione aggravata per la qualifica
di Presidente che riveste in seno alla società).