DELIBERE
Gara del 9/ 1/2011 CRUCOLESE A.S.D. - SPEZZANO ALBANESE
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 83;
letto il reclamo con il quale la società Spezzano Albanese ha chiesto irrogarsi nei confronti della società Crucolese la punizione sportiva della perdita della gara per la irregolare partecipazione dei calciatori De Roberto Federico e Morise Domenico ed il conseguente mancato rispetto del regolamento che disciplina l'utilizzo dei calciatori fuori quota e lamenta altresì la presenza in panchina del Sig. Vulcano Francesco, allenatore squalificato della società Crucolese;
lette le controdeduzioni della società Crucolese con le quali giustifica il regolare tesseramento dei calciatori De Roberto e Morise entrambi nati nel 1993 effettuato in data 8.1.2011 e chiarisce la posizione del Sig. Vulcano Francesco, dirigente omonimo dell’allenatore squalificato ed indicato in distinta con tessera impersonale n. 2233 ;
rilevato dagli atti ufficiali e dagli atti in ufficio:
- che la società Crucolese ha indicato nella distinta di gioco la presenza in campo sin dal primo minuto dei calciatori De Roberto Federico nato il 24.1.1993 con il n. 6 di maglia ed il calciatore Morise Domenico nato il 5.6.1993 con il n. 11 di maglia;
- che dagli atti di tesseramento si rileva invece che il calciatore De Roberto Federico è nato il 24.1.1991 (richiesta di tesseramento n. 018337 del 7.1.2011) ed il calciatore Morise Domenico è nato il 5.6.1990 (richiesta di tesseramento n. 018335 del 18.12.2010);
- che nella distinta di gara viene indicata la presenza, alla voce dirigente addetto agli ufficiali di gara del Sig. Vulcano Francesco riconosciuto con tessera impersonale n. 2233 e del Sig. Vulcano Francesco, alla voce allenatori, riconosciuto con tessera FIGC n. 0568 benchè squalificato;
Ritenuto, per quanto assunto dalla reclamante trova adeguato riscontro negli atti ufficiali
visti gli artt. 17, 18 e 19 del C.G.S.;
delibera
1) infliggere alla società CRUCOLESE la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 ed accreditare sul conto della società Spezzano Albanese la tassa reclamo;
2) inibire il sig. SALVATO SALVATORE, dirigente accompagnatore ufficiale della società CRUCOLESE fino al 20 APRILE 2011;
3) squalificare il Sig. VULCANO FRANCESCO, allenatore della società CRUCOLESE fino al 22 OTTOBRE 2013 (già squalificato fino al 22.9.2013);
4) Infliggere alla società CRUCOLESE l’ammenda di €. 200,00;